Ordinanza n. 103/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della deliberazione della Giunta comunale di Firenze n. DG/2025/00465 del 18.11.2025, avente ad oggetto “Servizi di sharing mobility: conclusione dei servizi di sharing di monopattini elettrici nel territorio del Comune di Firenze”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se incognito, ivi compreso, per quanto di ragione, il parere di regolarità tecnica espresso in data 11.11.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta comunale di Firenze che ha disposto la conclusione dei servizi di sharing di monopattini elettrici nel territorio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione della Giunta comunale di Firenze n. DG/2025/00465 del 18 novembre 2025, avente a oggetto la conclusione dei servizi di sharing di monopattini elettrici, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali, incluso il parere di regolarità tecnica. Il testo dell'ordinanza non specifica i singoli motivi di ricorso; il Collegio si è riservato ogni valutazione sull'ammissibilità del ricorso alla luce dei requisiti di contenuto previsti dall'art. 40, comma 1, lettere c) e d), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Al sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto che non apparissero sussistenti le condizioni per concedere la sospensione, rilevando che le ragioni della conclusione negativa della sperimentazione comunale risultavano prima facie adeguatamente rappresentate nella deliberazione impugnata. Ha inoltre considerato che la cessazione dei servizi era stata fissata al 31 marzo 2026, mentre l'autorizzazione dell'impresa ricorrente era già scaduta il 30 novembre 2025. Il Collegio ha riservato ogni valutazione sull'ammissibilità del ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base del suo esame il TAR ha respinto la domanda di sospensione.
art. 40, comma 1, lettere c) e d), c.p.a.
Il TAR ha riservato la valutazione sull'ammissibilità del ricorso alla luce dei requisiti prescritti da tali disposizioni.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento può essere negata quando, al sommario esame, le ragioni poste dall'amministrazione a fondamento dell'atto risultino prima facie adeguatamente rappresentate e non emergano condizioni sufficienti per accordare la tutela interinale.
- La valutazione cautelare deve tenere conto anche dell'attualità dell'interesse e dell'utilità concreta della misura: la scadenza dell'autorizzazione del ricorrente può incidere sulla concedibilità della sospensione rispetto a un provvedimento destinato a produrre effetti in un momento successivo.
- Il rigetto dell'istanza cautelare non comporta necessariamente una decisione definitiva sull'ammissibilità del ricorso quando il giudice riservi espressamente tale valutazione alla fase di merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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