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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11145/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La lite nasce dal pagamento, presso una filiale della banca negoziatrice, di un assegno bancario non trasferibile emesso da altra banca e destinato a una beneficiaria per la liquidazione di sinistri. L'assegno fu incassato da una persona diversa dal legittimo prenditore, che aveva aperto un conto corrente poco prima del deposito del titolo e lo aveva poi prelevato in tempi ravvicinati. La compagnia assicurativa, dovendo poi pagare nuovamente l'effettiva beneficiaria, convenne la banca chiedendo il risarcimento del danno pari all'importo dell'assegno. In primo grado la domanda fu rigettata; in appello la compagnia ottenne riforma della decisione, con affermazione della responsabilità contrattuale della banca negoziatrice per omessa diligenza nell'identificazione del presentatore. La banca ricorse per cassazione con sette motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante e omesso esame di fatti decisivi; (2) violazione della normativa postale sopravvenuta, che imporrebbe l'uso di invio assicurato per valori e carte di valore; (3) violazione dei doveri di correttezza e diligenza e di principi di prudenza, con dovere di spedire assegni almeno con raccomandata; (4) ulteriore violazione degli stessi canoni per la mancata considerazione dei rischi noti di sottrazione dei plichi ordinari; (5) violazione dei medesimi principi per non avere considerato soluzioni alternative meno rischiose, come il bonifico; (6) violazione dell'art. 41 c.p. per erronea affermazione dell'interruzione del nesso causale; (7) violazione dell'art. 41 c.p. per mancata considerazione del carattere non eccezionale e prevedibile della sottrazione e della successiva negoziazione fraudolenta. La resistente ha chiesto il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che la sentenza d'appello conteneva una motivazione esistente e comprensibile e che la censura si risolveva in una critica al merito e, in parte, in un omesso esame di deduzioni difensive, non riconducibile al paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha invece ritenuto fondati, nei limiti indicati, i motivi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, affermando che il giudice di merito aveva erroneamente escluso il concorso di colpa del mittente dell'assegno spedito con posta ordinaria e aveva trascurato che tale scelta espone il titolo a un rischio prevedibile di sottrazione e di incasso da parte di soggetti diversi dal beneficiario. La Corte richiama il principio per cui, in caso di sottrazione e pagamento illegittimo di assegno non trasferibile, la spedizione con posta ordinaria può integrare colpa concorrente del mittente ex art. 1227, comma 1, c.c., poiché costituisce antecedente causale dell'evento e violazione delle regole di comune prudenza e del principio di solidarietà. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame coerente con tali principi, anche in punto di riparto delle responsabilità tra mittente e banca negoziatrice.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    La Corte ribadisce che il nuovo n. 5 consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e non il semplice dissenso sulla valutazione del materiale probatorio o delle deduzioni difensive.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando manchi l'esplicitazione del percorso logico-giuridico della decisione, non quando la motivazione sia semplicemente sintetica o ritenuta errata.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve rendere percepibile il fondamento della decisione; la carenza radicale o apparente integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 1176, secondo comma, c.c.

    Il giudizio di diligenza professionale della banca negoziatrice è parametro di diritto e deve conformarsi allo standard dell'operatore qualificato nel contesto concreto.

  • art. 1227, primo comma, c.c.

    La condotta colposa del mittente che spedisce l'assegno con modalità non prudenziali può concorrere causalmente al danno e ridurre o escludere la responsabilità del convenuto.

  • art. 2 Cost.

    Il principio solidaristico impone ai soggetti coinvolti di adottare comportamenti che, senza apprezzabile sacrificio, preservino anche gli interessi altrui.

  • art. 41 c.p.

    La Corte richiama il tema del nesso causale e della non necessaria interruzione per effetto di un fattore sopravvenuto, valorizzando però la prevedibilità della sottrazione e della fraudolenta negoziazione.

  • d.m. 9 aprile 2001

    La ricorrente lo invocava per sostenere l'obbligo di usare invii assicurati per denaro e valori; la Corte non accoglie tale tesi come base decisiva della decisione.

  • d.m. 26 febbraio 2004

    È richiamato per evidenziare che posta raccomandata/assicurata consente tracciabilità e maggiore tutela nella spedizione di valori e titoli.

  • d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

    La Corte afferma che la disciplina sul divieto di includere denaro e carte di valore nelle corrispondenze ordinarie non è irrilevante ai fini della valutazione della colpa concorrente del mittente, come erroneamente ritenuto dalla Corte d'appello.

  • art. 1175 c.c.

    È evocato quale parametro di correttezza e prudenza nei comportamenti delle parti, in particolare nella scelta delle modalità di spedizione del titolo.

  • art. 2 Cost.

    È richiamato anche a fondamento del dovere di adottare cautele ragionevoli per non esporre terzi a rischi evitabili.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale è oggi configurabile solo nei casi di motivazione assente, apparente, perplessa o di omesso esame di un fatto storico decisivo; non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di deduzioni difensive o una diversa lettura delle prove.
  • La diligenza professionale della banca negoziatrice nella identificazione del presentatore di un assegno non trasferibile va valutata alla luce dell'art. 1176, comma 2, c.c. come standard giuridico elastico, censurabile in cassazione quando il giudizio di merito si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standard sociali di comune prudenza.
  • In caso di smarrimento o sottrazione di un assegno non trasferibile spedito al beneficiario, la scelta del mittente di utilizzare la posta ordinaria può integrare colpa concorrente ex art. 1227, comma 1, c.c., poiché espone volontariamente il titolo a un rischio prevedibile e maggiore rispetto alle modalità di invio tracciabili o assicurate.
  • Il nesso causale tra la condotta del mittente e l'incasso illegittimo non è escluso dal successivo intervento del falsario o dell'operatore bancario, quando la modalità di trasmissione del titolo abbia contribuito in modo apprezzabile alla verificazione dell'evento dannoso.
  • La regola di correttezza e il principio solidaristico impongono a chi gestisce un titolo di credito di adottare, quando ragionevolmente disponibili, modalità di invio più sicure e controllabili, anche in assenza di un divieto espresso di legge per la posta ordinaria.
  • La responsabilità della banca per errata identificazione del presentatore non esclude, in linea di principio, il concorso causale di altri soggetti della catena di trasmissione e pagamento del titolo, dovendosi procedere a una valutazione comparativa delle rispettive condotte colpose.

Come è indicizzato

MaterieAssegno
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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