Cassazione Penale, Sentenza n. 20115/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello di Campobasso del 25/05/2023: l'imputato era stato ritenuto autore dell'uso di un atto falso (ordinanza giudiziaria inesistente) trasmesso alla American Express per ottenere la cancellazione della società Investrade3 s.r.l. dal registro C.A.I. La Corte territoriale assolse perché ritenne che si trattasse di una mera fotocopia priva di apparenza di atto originale e con evidenti incongruenze (nome del magistrato non corrispondente, menzione della sospensione feriale), mentre il Procuratore generale ha dedotto che la condotta integra il reato ogniqualvolta si produca o esibisca la copia di un atto falso per conseguire effetti giuridici indebiti, che nel caso concreto il documento era stato trasmesso in forma dematerializzata (non mera fotocopia) e che l'atto aveva indubbia capacità ingannatoria; ha inoltre censurato la formula assolutoria come inadeguata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale: ha ritenuto erronea la motivazione della Corte d'appello che aveva escluso la falsità limitandosi a qualificare il documento come semplice fotocopia e ad evidenziare difetti ritenuti 'grossolani' senza dimostrare che tali difetti rendessero il falso immediatamente riconoscibile 'ictu oculi'. La Suprema Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la formazione o esibizione di copia di un atto inesistente integra il reato di falsità materiale solo se la copia assume l'apparenza di un atto originale o sia idonea a documentare nei confronti di terzi l'esistenza di un originale conforme. Avendo ritenuto fondata la censura, la Corte ha annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio.
Norme richiamate
artt. 476 e 482 cod. pen.
Sono le norme di riferimento per la falsità materiale: la formazione o esibizione di copia di un atto inesistente integra il reato quando la copia assume l'apparenza di un atto originale o di una copia conforme, ovvero quando è idonea a far apparire l'esistenza di un originale corrispondente
Sezioni Unite, n. 35814 del 28/03/2019 (Marcis)
Principio consolidato secondo cui la copia di un atto inesistente integra la falsità materiale solo se assume l'apparenza di originalità; occorre valutazione oggettiva e contestuale delle caratteristiche formali e sostanziali della copia e della condotta dell'agente
Sez. 5, n. 45369 del 17/10/2019 (Muscogiuri) e Sez. 5, n. 11402 del 18/01/2021 (Loioli)
Sez. 5, n. 45369/2019; Sez. 5, n. 11402/2021
Giurisprudenza di merito che applica il principio delle Sezioni Unite: la copia di sentenza o ordinanza inesistente integra il reato se, nel contesto concreto e per le modalità di trasmissione/esibizione, appare come riproduzione di un originale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma procedurale menzionata per i limiti di enunciazione del motivo di ricorso in Cassazione (forme e limiti dell'enunciato del motivo)
art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. L. 18/12/2020, n. 176
Richiamata in relazione alla trasmissione telematica delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; attiene a disposizioni emergenziali/procedurali sulla modalità di trasmissione degli atti
Massime di principio
- La mera produzione o trasmissione di una fotocopia non esclude a priori la configurabilità del reato di falsità: rileva se la copia assume l'apparenza di un atto originale o di una copia conforme tale da ingannare il destinatario
- La valutazione della falsità materiale è fattuale e contestuale: occorre considerare le caratteristiche formali del documento, il normale uso del documento, le modalità e le circostanze della sua utilizzazione e la percezione del destinatario
- Difetti o incongruenze formali (es. nomi non corrispondenti, riferimenti normativi anomali) possono escludere la punibilità solo se idonei a rendere il falso immediatamente riconoscibile 'ictu oculi' da una persona di comune discernimento; ciò deve essere esplicitamente e razionalmente dimostrato dal giudice
- La trasmissione dematerializzata (telematica) di un documento può avere la stessa efficacia ingannatoria di una copia cartacea e va valutata in base all'apparenza che il documento assume nel contesto concreto
- La formulazione della decisione di assoluzione deve essere adeguatamente motivata: non basta richiamare la presunta 'grossolanità' del falso senza spiegare perché essa impedisca l'inganno nella specifica fattispecie
- In caso di dubbio sull'apparenza ingannatoria del documento, il giudice di legittimità può annullare la decisione e rinviare per un riesame degli elementi di fatto e delle prove relative alla percepibilità del falso
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