Cassazione Civile, Ordinanza n. 26396/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
L'ex dipendente aveva chiesto l'insinuazione al passivo per crediti da retribuzioni e trattamento di fine rapporto, ma il tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo ritenendo la domanda tardiva: presentata il 12 dicembre 2018, quindi oltre sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di liquidazione coatta amministrativa e oltre dodici mesi dal deposito dello stato passivo. Il ricorrente ha censurato tale decisione denunciando la violazione degli artt. 101, commi 1 e 4, 208 e 209 l. fall., sostenendo che, in assenza dell'avviso previsto dall'art. 207 l. fall., non poteva imputarsi al creditore il ritardo, e che la mera pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale non equivale a conoscenza legale idonea a far decorrere il termine per l'insinuazione tardiva. Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sulla necessità di una comunicazione individuale effettiva, non essendo sufficiente una mera conoscibilità astratta della procedura.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, il mancato invio dell'avviso al creditore integra una causa non imputabile del ritardo nell'insinuazione al passivo; spetta quindi alla procedura, e non al creditore, dimostrare che quest'ultimo abbia avuto concreta conoscenza della procedura in tempo utile. La sola pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a provare tale conoscenza effettiva. Di conseguenza, il decreto del tribunale è stato cassato con rinvio al Tribunale di L'Aquila in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 208 l. fall.
Richiamato come norma sul termine per l'insinuazione tardiva nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa.
art. 207 l. fall.
Prevede l'avviso ai creditori; il suo mancato invio rileva come causa non imputabile del ritardo.
art. 209 l. fall.
È richiamato quale norma che rinvia all'art. 101 l. fall. per la disciplina delle domande tardive.
art. 101 l. fall.
Si applica, per rinvio, alla domanda tardiva o ultratardiva; la procedura può opporre l'inammissibilità solo provando la concreta conoscenza della procedura da parte del creditore.
art. 24 Cost.
Evocato a sostegno dell'esigenza di una comunicazione effettiva e non meramente generica della tutela processuale del creditore.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato solo per il rito camerale seguito in Cassazione.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, il mancato invio dell'avviso individuale al creditore non preclude di per sé la domanda tardiva, ma fa sorgere una causa non imputabile del ritardo.
- L'onere di provare la concreta conoscenza della procedura da parte del creditore incombe sulla procedura concorsuale che eccepisce la tardività, non sul creditore.
- La mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o altra forma di pubblicità legale generale non è sufficiente, da sola, a dimostrare la conoscenza effettiva della procedura da parte del creditore.
- Per escludere l'ammissibilità di una domanda ultratardiva occorre un accertamento in fatto sulla effettiva conoscenza del fallimento o della liquidazione da parte del creditore, non potendosi fare affidamento su una conoscibilità solo astratta.
- Il giudice di merito deve motivare in modo congruo e logico l'accertamento sulla conoscenza effettiva della procedura, altrimenti la decisione è censurabile in cassazione.
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