Sentenza n. 1040/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - della delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 547/2019/R/IDR del 17 dicembre 2019, pubblicata sul sito internet dell’Autorità il 19 dicembre 2019, avente per oggetto “integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e diposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”; - dell’Allegato A alla medesima, recante “Modifiche e integrazioni all’Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR”; - dell’Allegato B alla medesima, recante “Misure di tutela a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”; - di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, prendendo atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente. Non è stata quindi esaminata la legittimità della delibera impugnata né dei motivi di violazione di legge ed eccesso di potere. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
Atto impugnato: delibera ARERA n. 547/2019/R/IDR e relativi Allegati A e B sulla regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e sulle tutele degli utenti per fatturazioni riferite a consumi ultrabiennali
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il gestore del servizio idrico integrato ha impugnato la delibera ARERA n. 547/2019/R/IDR, unitamente ai relativi Allegati A e B e agli atti connessi, deducendo motivi di violazione di legge ed eccesso di potere. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato, in data 27 gennaio 2026, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese. ARERA ha aderito alla richiesta di compensazione.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita ulteriormente l'applicazione.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, quando non residui un interesse concreto e attuale all'esame della domanda di annullamento.
- In caso di sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente e di adesione della parte resistente alla compensazione, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
Come è indicizzato
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