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Sentenza

Sentenza n. 5840/2026 - Roma, Sezione 1B

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento, pronunciato in data 29.09.2025 e notificato in pari data (avente ad oggetto l'esito prove attitudinali e la comunicazione relativa al verbale n. -OMISSIS- SEL. di prot. - Codice Concorso: CAR 25 - -OMISSIS-”) con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per gli Accertamenti Attitudinali ha espresso giudizio definitivo di inidoneità nei confronti della sig.ra -OMISSIS-, nell'ambito del CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 4918 ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE (indetto con Bando di concorso N. 167/1-4-2024 CC di prot., pubblicato InPA - PORTALE DEL RECLUTAMENTO, 06 GIUGNO 2025), dichiarandola esclusa dal concorso; - del verbale n. -OMISSIS- SEL. di prot. - Codice Concorso: CAR 25 - -OMISSIS-” con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per gli Accertamenti Attitudinali, ha espresso giudizio definitivo di inidoneità nei confronti della scrivente, -OMISSIS-, nell'ambito del CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 4918 ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE, (indetto con Bando di concorso N. 167/1-4-2024 CC di prot., pubblicato InPA - PORTALE DEL RECLUTAMENTO, 06 GIUGNO 2025); - di tutti gli atti istruttori sottesi ai due provvedimenti, anche se non indicati nello stesso nonché di quelli mai comunicati o resi noti al ricorrente, tra cui, ove e per quanto occorra, del raccoglitore delle prove attitudinali CONCORSO CAR 25 N. -OMISSIS- SEL e della documentazione ivi contenuta; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, di contenuto ed estremi sconosciuti, posti alla base dei suddetti provvedimenti impugnati, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 24/02/2026: - della graduatoria finale di merito relativa alla riserva dei posti di cui all’art. 1, co. 1, lett. a) (VFP/VFI) del CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 4918 ALLIEVI CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE (indetto con Bando di concorso N. 167/1-4-2024 CC di prot., pubblicato InPA – PORTALE DEL RECLUTAMENTO, 06 GIUGNO 2025) pubblicate sul sito dell’amministrazione in data 28.11.2025; - ove e per quanto occorra, della graduatoria finale di merito relativa alla riserva dei posti di cui all’art. 1, co. 1, lett. c) (bilinguisti). (Cfr All. 2) - di tutti gli atti consequenziali e presupposti, tra i quali: il decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, prot. n. 167/11-2-2024 CC, Roma 17.11.2025 nella parte in cui approva le graduatorie finali, dichiara i vincitori e dispone la rimodulazione/devoluzione dei posti; i verbali n. 42 e 43 del 10.11.2025 in ogni caso, graduatorie pubblicate, incluse: la graduatoria finale di merito relativa alla riserva dei posti di cui all’art. 1, co. 1, lett. a) (VFP/VFI) e la graduatoria relativa alla riserva dei posti di cui all’art. 1, co. 1, lett. c) (bilinguisti); la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri della graduatoria finale e/o del decreto di approvazione, in data 28.11.2025; l’avviso del 28.11.2025 relativo all’incorporamento del 145° corso – 1° ciclo, ove e per quanto occorra, quale atto consequenziale che rende attuale l’urgenza e dà esecuzione alle graduatorie impugnate; ove e per quanto occorra, il decreto di modifica al bando e il relativo avviso relativo al concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale (145° corso) del Ruolo Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri pubblicato sul sito dell’amministrazione in dato 29.12.2025; ogni altro atto contestuale, concomitante, successivo o comunque connesso, anche di tipo endoprocedimentale e/o istruttorio, allo stato non cognito e comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202515834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio definitivo di inidoneità attitudinale ed esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, nonché la successiva graduatoria finale e gli atti di approvazione e devoluzione dei posti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali nelle aree comportamentale e di assunzione del ruolo, deducendo: motivazione apparente, stereotipata e apodittica, nonché mancata indicazione delle specifiche inclinazioni caratteriali ostative; contraddittorietà tra il giudizio negativo e le risposte fornite nei test attitudinali; mancata valorizzazione della precedente esperienza nell’Esercito, durante la quale non erano emerse criticità o immaturità; contraddittorietà rispetto all’idoneità conseguita in precedenti procedure concorsuali per il reclutamento nell’Esercito. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria finale, deducendo illegittimità derivata dall’illegittimità dell’esclusione e, in via autonoma, la violazione dell’art. 703, comma 1-bis, del codice dell’ordinamento militare, assumendo che l’Amministrazione non avesse motivato i presupposti della devoluzione dei posti non coperti in una categoria riservataria verso altra categoria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha qualificato il giudizio di inidoneità attitudinale come espressione di valutazione tecnico-discrezionale riservata all’Amministrazione, sindacabile soltanto in presenza di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza, sviamento o errore di fatto. Ha ritenuto adeguata la motivazione, poiché la procedura prevedeva la somministrazione e correzione dei test, l’esame del raccoglitore delle prove, il colloquio collegiale e la valutazione finale complessiva; le criticità emerse dai test erano state interpretate dall’ufficiale psicologo e confermate nel colloquio, con verbalizzazione degli elementi rilevanti. Non sono state ravvisate contraddizioni tra le valutazioni dei componenti della Commissione, tra test e colloquio, o tra gli elementi istruttori e il giudizio finale. Il superamento di prove attitudinali in altre procedure concorsuali e i precedenti positivi maturati nell’Esercito sono stati ritenuti irrilevanti in applicazione del principio di attualità, poiché l’idoneità deve essere valutata in relazione alla performance resa nella specifica procedura e alle peculiari funzioni dell’Arma dei Carabinieri. La censura di illegittimità derivata sulla graduatoria è stata respinta per l’infondatezza dell’impugnazione principale; la censura autonoma sulla devoluzione dei posti è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché la ricorrente, definitivamente esclusa per inidoneità, non avrebbe conseguito alcuna utilità dall’eventuale accoglimento. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti in camera di consiglio.

  • art. 703, comma 1-bis, codice dell’ordinamento militare

    La censura fondata su tale disposizione, relativa alla devoluzione dei posti non coperti tra categorie riservatarie, è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse concreto, poiché la ricorrente era comunque esclusa dalla procedura per inidoneità attitudinale.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Ha giustificato l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

Massime di principio

  • Il giudizio di inidoneità attitudinale nell’ambito di un concorso per il reclutamento nelle Forze armate o di polizia costituisce esercizio di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e non è sostituibile dal giudice amministrativo, salvo che emergano evidenti illogicità, manifesta irragionevolezza, sviamento, macroscopiche lacune o errori di fatto.
  • La verifica attitudinale può fondarsi sulla valutazione complessiva e collegiale di test intellettivi, di personalità e comportamentali, questionari, documentazione raccolta e colloquio, senza che il colloquio finale debba prevalere sulle precedenti fasi della selezione.
  • La motivazione del giudizio di inidoneità attitudinale è sufficiente quando consente di ricostruire, anche attraverso il complesso degli atti della procedura, gli elementi emersi dai test e dal colloquio che hanno condotto alla valutazione negativa; non è necessario che il giudice sostituisca la propria valutazione a quella tecnica della Commissione in assenza di incongruenze macroscopiche.
  • L’idoneità attitudinale è valutata secondo il principio di attualità: il superamento di prove attitudinali in precedenti concorsi non dimostra l’idoneità nella procedura successiva, poiché rileva la performance resa nella specifica selezione e nel momento concreto dell’accertamento.
  • I precedenti positivi di servizio in altra Forza armata non determinano automaticamente l’idoneità attitudinale per un diverso ruolo, quando le funzioni, gli status e le specifiche esigenze professionali delle rispettive amministrazioni siano differenti.
  • La contestazione autonoma di atti successivi all’esclusione è inammissibile per carenza di interesse quando l’eventuale annullamento dell’atto non potrebbe procurare al ricorrente alcuna utilità concreta, a causa della definitività dell’esclusione dalla procedura.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàGiudizio di ottemperanza
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potere

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