Cassazione Civile, Ordinanza n. 19990/2026 del 15/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un atto di accertamento relativo al contributo unificato, contestando di dovere un importo maggiore rispetto a quello già versato per un ricorso per cassazione contro una sentenza del Consiglio di Stato. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardività; in appello la decisione era stata riformata sul punto della tardività, ma il merito era stato comunque respinto, ritenendo corretto sia l’operato dell’ufficio che aveva richiesto il pagamento, sia l’importo richiesto. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha riproposto una sola censura. Prima della decisione, tuttavia, ha depositato una comunicazione di improcedibilità sopravvenuta e poi memoria, deducendo che, in relazione alla medesima vicenda, era intervenuta una precedente pronuncia di legittimità favorevole su identica questione e che, quindi, era venuto meno ogni interesse a coltivare il giudizio; ha anche chiesto la compensazione delle spese, sostenendo che la duplicazione dei ricorsi fosse dipesa soprattutto dalla controparte.
La decisione
La Corte ha rilevato che, per effetto del sopravvenuto giudicato formatosi in altro giudizio tra le stesse parti e avente ad oggetto la medesima questione, era venuto meno l’interesse del ricorrente a proseguire il giudizio. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ritenendolo limitato alle ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità originaria o improcedibilità del ricorso per cassazione e non estensibile alla fattispecie decisa.
Norme richiamate
art. 208 d.P.R. n. 115 del 2002
attribuisce il potere di riscossione al giudice che ha emesso la sentenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
si applica solo alle ipotesi di rigetto, inammissibilità originaria o improcedibilità del ricorso per cassazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica
Massime di principio
- L’interesse ad agire e ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; se sopravviene un giudicato favorevole che elimina ogni utilità concreta della pronuncia richiesta, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il giudicato esterno relativo a una questione comune tra le stesse parti preclude il riesame del punto già definito e può essere rilevato d’ufficio anche quando si sia formato dopo la sentenza impugnata, purché risulti da una sentenza della Cassazione o da un documento acquisito agli atti senza contestazioni.
- La duplicazione di giudizi aventi ad oggetto la medesima domanda o il medesimo rapporto giuridico può integrare un abuso del diritto e del processo, con conseguente assenza di un interesse meritevole di tutela.
- Le disposizioni di natura lato sensu sanzionatoria, come quella che prevede il raddoppio del contributo unificato in cassazione, non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
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