Sentenza del 17/06/2016 n. 12563 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il credito IVA relativo all'anno 2003. In primo grado era stata respinta l'impugnazione della cartella di pagamento, ritenendo non esercitabile il credito mediante detrazione, mentre era stato accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso presentata dal contribuente. La CTR aveva ritenuto tempestiva l'istanza, considerando che il termine biennale previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 decorresse dalla sentenza che aveva escluso la detraibilità del credito. L'Agenzia ha contestato tale interpretazione e ha inoltre denunciato la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché la motivazione sembrava presupporre il rigetto dell'appello del contribuente, mentre il dispositivo dichiarava l'accoglimento del suo appello e indicava in modo incoerente numeri e date delle sentenze.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo dell'Agenzia delle entrate, ritenendo la sentenza della CTR nulla e non intelligibile per il contrasto tra motivazione e dispositivo e per l'errata indicazione delle decisioni oggetto di conferma o riforma. Il primo motivo, relativo alla decorrenza del termine per chiedere il rimborso IVA, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita in via definitiva la questione sostanziale sulla tempestività dell'istanza di rimborso.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
termine biennale per la presentazione dell'istanza di rimborso
La CTR aveva ritenuto che il termine decorresse dal momento in cui una pronuncia giudiziale aveva escluso la possibilità di utilizzare il credito IVA in detrazione. La Cassazione non ha esaminato definitivamente questa interpretazione, poiché il relativo motivo è rimasto assorbito.
Codice civile, art. 2908
Richiamato dall'Agenzia insieme all'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 per contestare gli effetti della pronuncia giudiziale sulla decorrenza del termine per il rimborso; la Corte non ha deciso nel merito tale questione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Individuava il vizio di violazione o falsa applicazione di legge denunciato dall'Agenzia in relazione alla decorrenza del termine per l'istanza di rimborso.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
È stato posto a fondamento della denuncia di nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo; tale motivo è stato accolto dalla Cassazione.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria è nulla quando motivazione e dispositivo sono tra loro incompatibili al punto da non consentire di individuare con certezza la decisione adottata.
- Dopo la riunione di più giudizi, il giudice deve indicare chiaramente l'esito di ciascun appello e specificare quali decisioni vengono confermate, riformate o annullate.
- Errori o incoerenze nei numeri e nelle date delle sentenze possono contribuire a rendere il dispositivo incomprensibile e determinare la cassazione della decisione.
- Quando una sentenza viene cassata per un vizio processuale, le questioni sostanziali non esaminate dalla Cassazione possono essere rimesse al giudice di rinvio.
- La decorrenza del termine per chiedere il rimborso di un credito tributario può dipendere dal momento in cui si verifica il presupposto del rimborso; tuttavia, tale momento deve essere individuato con precisione e la questione non è stata definitivamente risolta in questa pronuncia.
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