Ordinanza n. 1197/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa concessione di ogni opportuna misura cautelare - del silenzio rigetto dell’Azienda Sanitaria Avellino di erogazione del trattamento intensivo ABA di 25 ore settimanali domiciliari richiesto con istanze formulate a mezzo pec del -OMISSIS-, censurabile quale diniego implicito in virtù del pronunciamento della Cass. Sez Unite n. 1781/2022 e del Consiglio di Stato sentenza n. -OMISSIS-; - in ogni caso del silenzio inadempimento dell’Asl Avellino sull’istanza formulata dai ricorrenti a mezzo pec del -OMISSIS- per il tramite del loro procuratore finalizzata ad ottenere la prosecuzione dell’erogazione del trattamento intensivo ABA; - nonché avverso ogni altro atto anche di natura regolamentare e programmatoria e di estremi non conosciuti, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, in quanto lesivi degli interessi del minore; E per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio/inadempimento serbato dall’Asl Avellino sull’istanza del -OMISSIS- avente ad oggetto la richiesta di prosecuzione del trattamento ABA intensivo per un numero di ore non inferiore a 25 settimanali oltre supervisioni e parent training, con conseguente accertamento dell’obbligo di provvedere mediante l’adozione di un provvedimento espresso; - del diritto del minore -OMISSIS- a continuare a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'ASL Avellino, in via diretta o mediante rimborso spese, il trattamento riabilitativo A.B.A. in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 25 ore settimanali, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia almeno per altri trentasei mesi, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, con l’apporto del supervisore BCBA per ulteriori 3 ore mensili e del parent training per 1 ora settimanale E per la condanna - dell’Asl Avellino a provvedere sull’istanza inviata dai ricorrenti e quindi ad erogare, in via diretta o indiretta, il trattamento riabilitativo intensivo ABA – domiciliare e nei contesti di vita per almeno 25 ore settimanali, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, almeno per altri trentasei mesi, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, con l’apporto del supervisore BCBA per ulteriori 3 ore mensili e del parent training per 1 ora settimanale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’ASL sull’istanza diretta alla prosecuzione del trattamento riabilitativo intensivo ABA domiciliare
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un’azione avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rigetto o del silenzio-inadempimento serbato dall’ASL sull’istanza volta a ottenere la prosecuzione, a carico del Servizio sanitario nazionale, del trattamento intensivo ABA in favore del minore, per almeno 25 ore settimanali, oltre alla supervisione di un professionista BCBA e al parent training. Hanno inoltre chiesto l’accertamento del diritto del minore alla prosecuzione del trattamento, direttamente o mediante rimborso delle spese, e la condanna dell’ASL a provvedere e a erogare le prestazioni. Il ricorso richiama, quali precedenti a sostegno della qualificazione del silenzio come diniego implicito, una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e una sentenza del Consiglio di Stato. L’ASL si è costituita sostenendo che il ricorso non impugnerebbe un provvedimento sul progetto di vita, ma soltanto un asserito silenzio, e affermando che il trattamento non sarebbe stato interrotto, poiché proseguirebbe in forma indiretta tramite operatori privati con successivo rimborso aziendale.
La decisione
Il TAR non ha definito né la domanda avverso il silenzio né le ulteriori domande di accertamento e condanna. Ha ritenuto astrattamente ammissibile l’azione contro il silenzio-inadempimento, ma ha rilevato che non risultavano ancora maturati i termini a difesa decorrenti dall’ultima notificazione del ricorso. Nondimeno, ha disposto un’istruttoria poiché la qualificazione del gravame e la decisione della controversia dipendono dall’accertamento dell’esistenza e della vigenza di un provvedimento relativo al trattamento del minore. In particolare, l’ASL aveva fatto riferimento a un “Progetto di vita in corso”, senza indicarne estremi, data di emissione e durata, e aveva dichiarato che le prestazioni sarebbero tuttora erogate indirettamente con rimborso. L’ASL è stata quindi onerata di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, una relazione analitica sui fatti indicati e il progetto richiamato nella memoria. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 21 luglio 2026, con riserva di ogni ulteriore valutazione in rito, nel merito e sulle spese.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Il giudice considera ammissibile, in astratto, l’azione proposta contro il silenzio-inadempimento dell’amministrazione, senza tuttavia definirla nella presente ordinanza.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità del minore, dei genitori o tutori e degli ulteriori dati identificativi.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi degli interessati.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione dichiara in giudizio l’esistenza di un progetto o provvedimento ancora vigente relativo alla prestazione richiesta, ma non ne indica gli estremi, la data e la durata, tali elementi possono risultare decisivi per qualificare correttamente il ricorso contro il silenzio e devono essere acquisiti prima della decisione.
- Nel giudizio avente a oggetto il silenzio dell’amministrazione, il giudice può disporre un’istruttoria per verificare se l’amministrazione abbia già adottato un provvedimento espresso e se la prestazione richiesta sia comunque in corso di erogazione, anche in forma indiretta mediante rimborso.
- La valutazione sulla sussistenza del silenzio-inadempimento e sulle domande conseguenti può essere rinviata quando non siano ancora maturati i termini a difesa decorrenti dall’ultima notificazione del ricorso.
Come è indicizzato
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