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Sentenza

Sentenza n. 1401/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa sospensione - dell’esito della prova concorso del ricorrente valutata con il punteggio totale di 25 e dichiarata superata con nota comunicata sul portale telematico e che si impugna e che si deposita; - della domanda n. 23 estratta il giorno 24/10/2025 per la prova delle ore 8:00 del mattino; - della emananda e non ancora pubblicata graduatoria ammessi al bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia codice concorso (codice 02), nella parte in cui non ha riconosciuto il punteggio al ricorrente pari a 26 e non a 25; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, prodromico e conseguenziale, ancorché non conosciuto; e per l’accertamento - del diritto del ricorrente ad ottenere il punteggio di 26, aumentando il punteggio attribuito di +0,75; nonchè per la condanna della P.A. a modificare il punteggio del ricorrente; e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’inserimento all’interno della graduatoria degli idonei– anche previa correzione del punteggio del ricorrente con il punteggio complessivo di 26; nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno da lesione del legittimo affidamento subito e subendo dal ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202515636

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta di un concorso pubblico, limitatamente all'attribuzione del punteggio relativo al quesito n. 23, e conseguente mancato riconoscimento del punteggio complessivo richiesto ai fini della graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, risultato idoneo con il punteggio di 25/30, ha contestato la valutazione del quesito n. 23 della prova scritta, sostenendo che anche la risposta da lui indicata fosse logicamente coerente con il testo della domanda. Ha chiesto l'eliminazione della decurtazione di 0,25 punti e l'attribuzione di ulteriori 0,75 punti, con conseguente riconoscimento del punteggio complessivo di 26/30, miglioramento della posizione in graduatoria e inserimento nella graduatoria degli idonei; in subordine ha domandato il risarcimento del danno da lesione del legittimo affidamento. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse, la carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto preliminarmente l'eccezione di carenza di interesse, ritenendo che l'attribuzione di un punteggio inferiore incida immediatamente sulla posizione del candidato e fondi un interesse personale, concreto e attuale a ottenere un migliore posizionamento in graduatoria. Ha respinto anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, in quanto ente presso il quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio e quindi non estraneo alla procedura. Nel merito, ha ritenuto infondata la censura relativa all'ambiguità del quesito. Pur riconoscendo l'ampia discrezionalità dell'amministrazione nella formulazione dei quesiti e nella valutazione delle risposte, il giudice ha ribadito che tale attività è sindacabile in presenza di assoluta incomprensibilità, irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità. Ha inoltre ricordato che i quesiti a risposta multipla devono essere chiari, completi e non ambigui. Applicando tali criteri, ha ritenuto corretta la risposta individuata dall'amministrazione: l'espressione "ogni volta che" rende certa la consumazione del panino ogni volta che il candidato va allo stadio, mentre il consumo della Coca-Cola è previsto soltanto come possibilità subordinata alla circostanza di aver corso la mattina. La risposta del ricorrente, inoltre, non conteneva un riferimento necessario all'andare allo stadio. La correttezza del quesito era stata già affermata dalla stessa Sezione con la sentenza n. 398/2026 e confermata dalla Commissione d'esame nel verbale n. 10 del 7 novembre 2025, ritenuto congruamente motivato e non irragionevole. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria

    Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti processuali.

  • art. 30 c.p.a.

    risarcimento del danno in forma specifica

    La domanda risarcitoria in forma specifica era stata proposta dal ricorrente in via conseguenziale all'accertamento dell'illegittimità dell'attribuzione del punteggio, ma non è stata accolta poiché il ricorso principale è stato respinto.

  • art. 74 c.p.a.

    La Sezione ha richiamato la propria precedente sentenza n. 398/2026 quale precedente conforme ai fini della motivazione semplificata.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    La precedente sentenza della medesima Sezione è stata richiamata nella motivazione in forma semplificata quale precedente conforme.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali l'amministrazione dispone di un'ampia discrezionalità nella formulazione dei quesiti e nella valutazione delle risposte; il sindacato giurisdizionale è ammesso quando il quesito sia assolutamente incomprensibile oppure quando la soluzione prescelta risulti manifestamente irragionevole, arbitraria o illogica, anche sulla base di un principio di prova fornito dal candidato.
  • Nei concorsi con quesiti a risposta multipla l'amministrazione deve formulare domande chiare, complete e non ambigue, senza costringere il candidato a scegliere la risposta meramente meno errata o approssimativamente più accettabile.
  • L'interesse a contestare l'attribuzione di un punteggio concorsuale sussiste anche quando il candidato sia già risultato idoneo, se l'aumento del punteggio può determinare un miglior posizionamento nella graduatoria.
  • Ai fini dell'interpretazione di un quesito a risposta multipla, il significato delle espressioni linguistiche utilizzate deve essere valutato nel loro complesso: una locuzione di frequenza o certezza riferita a una condotta non può essere estesa a una diversa condotta prevista soltanto come eventuale o subordinata a una condizione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti specialiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoria

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