Sentenza n. 1465/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa, sezione lavoro, che aveva riconosciuto l'indennità sostitutiva per ferie non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 11/2025 del Tribunale di Pisa, sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute relative agli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, per complessivi € 5.407,85 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, chiedendo l'ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando che il titolo era passato in giudicato prima della notificazione e del deposito del ricorso, che era stato notificato al Ministero presso la sede reale il 23 gennaio 2025 e che era inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando che dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, pagando alla ricorrente € 5.407,85 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, stabilendo che il commissario provveda entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessata, successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è utilizzabile per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione deve essere inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione destinataria della condanna non vi abbia dato esecuzione.
- Nei confronti della pubblica amministrazione, l'azione di ottemperanza per il pagamento di somme derivanti da un titolo esecutivo presuppone, oltre al passaggio in giudicato del titolo e alla sua notificazione, l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia, subordinando l'intervento commissariale alla richiesta dell'interessato dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
Come è indicizzato
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