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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19469/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU relativi agli anni d’imposta 2012 e 2013, emessi dal Comune sulla base di una rendita catastale oggetto di precedente contenzioso tributario e successivo aggiornamento/annotazione da parte dell’Agenzia del Territorio. La società contribuente aveva impugnato l’avviso IMU 2012 deducendo, tra l’altro, la decadenza del Comune dal potere impositivo e contestando l’utilizzo della rendita catastale rideterminata; il Comune aveva resistito sostenendo la tempestività dell’accertamento e la correttezza della base imponibile. Nel giudizio relativo all’IMU 2013, la contribuente aveva sostenuto che, dopo l’annullamento giudiziale della rendita, il Comune non potesse usare il valore già disconosciuto e dovesse attendere l’aggiornamento catastale da parte dell’Agenzia; il Comune aveva impugnato la decisione favorevole alla società. Nel ricorso della società, i motivi dedotti erano: (1) violazione delle regole tecniche sul formato degli atti telematici, per avere la CTR ritenuto ammissibile un appello notificato e depositato in formato word invece che PDF; (2) violazione dell’art. 69-bis d.lgs. 546/1992 e delle regole sul termine e sulle modalità di annotazione/aggiornamento della rendita catastale, sostenendo che la rendita non fosse utilizzabile perché annotata tardivamente; (3) omesso esame del fatto decisivo rappresentato dall’asserita mancata registrazione della rendita rideterminata. Nel ricorso del Comune, i motivi erano: (1) violazione dell’art. 69-bis d.lgs. 546/1992, per avere la CTR ritenuto che il Comune dovesse attendere il ricalcolo della rendita prima di emettere l’IMU; (2) omesso esame del fatto decisivo relativo alla rideterminazione/aggiornamento della rendita catastale da parte dell’Agenzia del Territorio, risultante dagli atti. La Corte ha riunito i ricorsi per connessione. Ha rigettato il ricorso della società contribuente n. 8376/2023, ritenendo infondati i motivi sulla forma telematica dell’atto, sull’utilizzabilità della rendita e sull’omesso esame, affermando in particolare che l’irregolarità del formato dell’atto non comporta nullità se ha raggiunto lo scopo, che l’aggiornamento catastale ha efficacia retroattiva e che la mancata impugnazione della nuova rendita non impedisce la sua rilevanza. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso del Comune n. 10217/2023, cassando la sentenza impugnata limitatamente a tale motivo e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per le spese, rilevando che la CTR aveva omesso di esaminare il fatto storico rappresentato dalla documentazione del Comune che attestava l’aggiornamento della rendita utilizzata a base dell’accertamento.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente nel procedimento n. 8376/2023, con condanna alle spese di legittimità. Ha accolto invece il secondo motivo del ricorso del Comune nel procedimento n. 10217/2023, rigettandone il primo, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La decisione si fonda principalmente sull’ammissibilità/efficacia degli atti telematici, sulla natura dichiarativa e retroattiva dell’aggiornamento catastale e sull’omesso esame, da parte del giudice di merito, della documentazione che attestava la rideterminazione della rendita catastale.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 8, d.l. 23 giugno 2011, n. 89

    richiamato come base della censura sulla disciplina degli atti processuali telematici; la Corte esclude che la sua violazione determini nullità se l’atto ha raggiunto lo scopo

  • decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 4 agosto 2015, art. 10

    le prescrizioni tecniche sul formato degli atti informatici non portano a inesistenza o inammissibilità quando la controparte abbia comunque avuto conoscenza dell’atto e si sia difesa

  • art. 69-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    disciplina l’aggiornamento catastale conseguente a sentenze tributarie; la Corte valorizza il ruolo dell’Agenzia e afferma la retroattività dell’aggiornamento una volta annotato

  • art. 1, comma 161, l. 27 dicembre 2006, n. 296

    richiamato sul termine quinquennale per l’esercizio del potere impositivo IMU

  • art. 1, comma 22, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    richiamato in relazione alla rideterminazione della rendita catastale

  • artt. 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e 13, comma 4, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    richiamati per il presupposto e la base imponibile dell’IMU/ICI, ancorata alla rendita catastale

  • art. 74 l. 21 novembre 2000, n. 342

    la Corte ribadisce che la notifica dell’atto attributivo/modificativo della rendita rileva per l’impugnazione, ma non esclude l’applicazione della rendita anche per il periodo precedente, data la natura dichiarativa dell’atto

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la censura è ammessa solo se il fatto sia stato discusso e il ricorrente assolva l’onere di specificazione

  • art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per il deposito di nuovi documenti nel giudizio tributario d’appello

  • artt. 16 e 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamati nel dispositivo finale come possibile profilo residuo relativo alla definizione agevolata delle sanzioni

  • art. 274 c.p.c.

    richiamato per la riunione dei procedimenti connessi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo, nel dispositivo finale

Massime di principio

  • L’irregolarità del formato di notificazione o deposito di un atto processuale telematico non comporta nullità se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè ha consentito alla controparte la piena conoscenza dell’atto e l’esercizio del diritto di difesa.
  • Nel processo per cassazione, il motivo che deduce un fatto non esaminato dal giudice di merito è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove e come la questione sia stata tempestivamente introdotta nei gradi di merito.
  • L’aggiornamento catastale conseguente a sentenza tributaria ha natura meramente dichiarativa e, una volta annotato, produce effetti retroattivi sulle annualità ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso.
  • L’annullamento giudiziale, anche parziale, di una rendita catastale impedisce al Comune di fondare l’accertamento IMU sul valore annullato; l’ente deve attendere l’aggiornamento catastale dell’Agenzia, ma tale aggiornamento, una volta avvenuto, può spiegare effetti anche per il periodo anteriore nei limiti della retroattività riconosciuta.
  • Quando la documentazione in atti dimostra che la rendita utilizzata è quella risultante dall’aggiornamento catastale annotato, il giudice di merito deve esaminare tale fatto storico; la sua omissione integra vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. se decisivo e discusso tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpu gnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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