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Sentenza

Sentenza n. 14019/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento della delibera della Commissione Centrale ex art. 10 L. n. 82/1991 contenuta nello stralcio del verbale di riunione del 01.03.2023, notificato in data 14.04.2023 con verbale di notifica del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio Centrale di Protezione, con la quale è stata disposta la revoca del programma speciale di protezione nei confronti del collaboratore di giustizia odierno ricorrente;

Giustizia amministrativa202308672

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991 di revoca del programma speciale di protezione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la delibera con cui la Commissione Centrale ha revocato il programma speciale di protezione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13-quater della l. 82/1991 e degli artt. 10 e 11 del d.m. 161/2004, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, motivazione apparente, illogicità e ingiustizia. Ha sostenuto che la Commissione si fosse limitata a richiamare le plurime denunce per evasione e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, senza considerare i pareri della D.D.A. e della D.N.A.A. contrari alla revoca e senza valutare la parziale infermità di mente risultante da successive sentenze penali. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ricostruito l'art. 13-quater della l. 82/1991 distinguendo tra ipotesi di revoca obbligatoria e ipotesi di revoca facoltativa. In queste ultime la Commissione esercita una discrezionalità amministrativa, dovendo comparare l'interesse dello Stato alla prosecuzione della collaborazione con l'interesse del collaboratore e dei suoi familiari alla tutela dell'incolumità, tenendo conto della condotta del beneficiario e dell'osservanza degli impegni assunti. Il sindacato giudiziale è limitato alla verifica dell'aderenza ai presupposti normativi e ai dati di fatto, nonché dell'assenza di errori di fatto, travisamento, illogicità o irrazionalità manifeste. Nel caso concreto, la Commissione ha adeguatamente motivato la prevalenza dell'esigenza di sicurezza e di osservanza delle regole del programma, richiamando le reiterate evasioni, le condotte violente e moleste, l'abuso di alcol, le aggressioni a operatori di polizia, il disvelamento dello status e del luogo protetto, nonché il ripetuto comportamento incompatibile con il regime tutorio, anche dopo una precedente revoca. I pareri dell'autorità giudiziaria favorevoli alla collaborazione sono obbligatori ma non vincolanti e non impediscono alla Commissione di disporre la revoca. Le successive sentenze penali concernenti la parziale infermità di mente non potevano essere valutate perché sopravvenute rispetto all'adozione dell'atto impugnato. La revoca del programma speciale non incide sulla prosecuzione della collaborazione con la giustizia né esclude l'eventuale fruizione di attenuanti, benefici penitenziari o misure ordinarie di protezione. Il TAR ha compensato le spese e ha revocato il patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente concesso.

Norme richiamate

  • art. 12 l. 82/1991

    Disciplina gli impegni assunti dal collaboratore, inclusi quelli relativi alla sottoposizione a interrogatori, esami e atti di indagine e agli ulteriori obblighi connessi al programma di protezione.

  • art. 13-quater l. 82/1991

    Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell’articolo 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all’attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge.

    La norma fonda la temporaneità e la periodica rinnovazione delle misure, distinguendo tra revoca obbligatoria e revoca facoltativa. Per quest'ultima attribuisce alla Commissione un potere discrezionale da esercitare mediante comparazione degli interessi coinvolti e valutazione della condotta del beneficiario.

  • art. 11, commi 2, 3 e 4, d.m. 161/2004

    Prevede l'acquisizione dei pareri della Procura competente e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo; tali pareri sono obbligatori ma non vincolanti e la Commissione può deliberare anche in presenza di un parere contrario alla revoca.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte per la tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La revoca facoltativa di un programma speciale di protezione costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa e richiede una motivazione che dia conto della comparazione tra l'interesse dello Stato alla prosecuzione della collaborazione e l'interesse del beneficiario e dei suoi familiari alla tutela dell'incolumità personale.
  • La reiterata violazione delle regole di sicurezza, l'allontanamento non autorizzato, il disvelamento dello status o del luogo protetto e condotte violente o incompatibili con il regime tutorio possono legittimare la revoca del programma quando rendano superflue, inefficaci o incompatibili con le finalità legislative le misure di protezione.
  • Nel giudizio sulla revoca facoltativa delle misure speciali di protezione, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, ma deve verificare l'aderenza dell'esercizio del potere ai presupposti normativi e ai dati di fatto, nonché l'assenza di errori manifesti, travisamento, illogicità o irrazionalità.
  • I pareri della Procura competente e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo sono obbligatori ma non vincolanti; la Commissione può disporre la revoca anche in presenza di pareri contrari, purché motivi autonomamente la decisione.
  • Ai fini della legittimità del provvedimento amministrativo rilevano le circostanze esistenti al momento della sua adozione; fatti e valutazioni sopravvenuti, comprese successive sentenze penali, non possono essere imputati all'amministrazione come omissioni valutative rispetto a un atto già adottato.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoEccesso di potereDifetto di motivazione

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