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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30582/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per la sostanziale reiterazione di censure già respinte con motivazione ritenuta corretta e coerente dalla sentenza d'appello. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorso censurava, da un lato, la ritenuta irrilevanza della mancata indicazione dell'orario specifico di rientro nell'autorizzazione a recarsi presso il SERD, sostenendo implicitamente che ciò incidesse sulla configurabilità della violazione; dall'altro, contestava il trattamento sanzionatorio, anche in relazione alla recidiva. La Corte di cassazione rileva però che i motivi riproponevano argomentazioni già esaminate dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi con la ratio decidendi, e che il motivo sulla recidiva non risultava essere stato dedotto in appello.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice dell'evasione, richiamata implicitamente dalla conferma della condanna per tale reato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese del procedimento e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende non è dovuta solo quando vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di argomenti già esaminati e confutati con motivazione coerente dalla sentenza impugnata, senza specifica critica alla ratio decidendi.
  • In materia di evasione, la precisione dell'autorizzazione concessa al soggetto sottoposto a limitazione della libertà, quanto a tempi e tragitto, può rendere irrilevante la mancata indicazione dell'orario specifico di rientro, se la violazione emerge dal complesso delle circostanze accertate.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e devolute ritualmente nei gradi precedenti; in cassazione non sono esaminabili come questioni nuove se non risultano dedotte in appello.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa del ricorrente, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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