Sentenza del 11/05/2015 n. 852 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Attività istruttoria - Verifica fiscale - Dichiarazioni rese dal contribuente - Sono qualificabili come confessione stragiudiziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha affermato che le dichiarazioni rese nel corso della verifica fiscale sono utilizzabili come prova ai fini dell'accertamento tributario, in quanto confessioni stragiudiziali ai sensi dell'art. 2735 del codice civile. Nel testo non sono indicati né l'esito concreto del giudizio né il dispositivo relativo alle spese.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda il valore probatorio delle dichiarazioni rese dal contribuente, o dal suo legale rappresentante se si tratta di una società, durante una verifica fiscale. Tali dichiarazioni non sono considerate testimonianze, ma confessioni stragiudiziali, poiché provengono dalla parte interessata e possono contenere ammissioni di fatti a essa sfavorevoli.
Norme richiamate
Art. 2735 del codice civile
La confessione stragiudiziale costituisce prova e può essere utilizzata contro chi l'ha resa. Le dichiarazioni del contribuente o del suo legale rappresentante durante una verifica fiscale possono quindi avere valore probatorio, pur non essendo testimonianze.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese spontaneamente o verbalizzate durante una verifica fiscale possono vincolare il contribuente se contengono ammissioni di fatti a lui sfavorevoli.
- Il contribuente dovrebbe verificare con particolare attenzione il contenuto dei verbali di verifica prima di sottoscriverli, chiedendo eventuali rettifiche o inserendo osservazioni e riserve.
- L'Amministrazione finanziaria può utilizzare tali dichiarazioni come elementi probatori dell'accertamento, senza doverle trattare come prove testimoniali.
- La qualificazione come confessione stragiudiziale non implica automaticamente che ogni frase del verbale sia decisiva: il valore concreto dipende dal contenuto, dalla chiarezza dell'ammissione e dal complessivo quadro probatorio.
- Il principio riguarda il valore probatorio delle dichiarazioni e non consente di ricostruire, dal solo estratto fornito, l'esito completo della controversia originaria.
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