Sentenza n. 1318/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Questore di Cosenza di rilascio della licenza di porto fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente licenza di porto d’armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego fondato su un arresto in flagranza del 2004 per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, su un deferimento del 2015 ai sensi dell’art. 186 d.lgs. n. 285/1992, su deferimenti del 2016 per i reati di cui agli artt. 483 e 640 c.p. e all’art. 11 d.lgs. n. 74/2000, nonché su ripetuti contatti con persone gravate da precedenti di polizia. È stata dedotta, in primo luogo, la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, per mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. In secondo luogo, sono stati dedotti eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta e travisamento dei presupposti, sostenendo che il richiedente era stato assolto dal reato in materia di stupefacenti, che la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza non era idonea a escluderne l’affidabilità e che non risultavano ulteriori condanne. L’amministrazione ha prodotto la ricevuta di una raccomandata consegnata al ricorrente, sostenendo che essa riguardasse una nota di comunicazione dell’avvio del procedimento; tuttavia, la nota non è stata depositata e il suo contenuto è rimasto incerto.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato per violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Il Tribunale ha ritenuto non provato che l’amministrazione avesse comunicato il preavviso di rigetto: la sola ricevuta di consegna non dimostrava il contenuto della nota, che non era stata prodotta in giudizio. Il vizio è stato considerato assorbente, sicché il giudice non ha esaminato nel merito le contestazioni relative all’affidabilità del richiedente e alla valutazione dei precedenti. Il preavviso era necessario perché il provvedimento non era vincolato e non ricorrevano ragioni d’urgenza, non essendo il ricorrente nella disponibilità di armi. L’annullamento è disposto salvo il riesercizio del potere da parte dell’amministrazione; la sentenza non ha accertato la spettanza della licenza. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è necessario quando l’amministrazione intende adottare un provvedimento non vincolato e non sussistono ragioni d’urgenza; la sua omissione vizia il provvedimento. L’amministrazione deve inoltre dimostrare il contenuto della comunicazione asseritamente inviata.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Richiamato tra i precedenti posti dall’amministrazione a fondamento del diniego, senza che il giudice ne abbia esaminato nel merito la rilevanza.
art. 186 d.lgs. 285/1992
Richiamato in relazione al deferimento del richiedente per guida in stato di ebbrezza, senza decisione di merito sulla sua incidenza sull’affidabilità.
artt. 483 e 640 c.p.
Richiamati tra i reati per i quali il richiedente era stato deferito, senza esame della loro effettiva rilevanza sostanziale.
art. 11 d.lgs. 74/2000
Richiamato tra i reati per i quali il richiedente era stato deferito, senza esame della sua effettiva rilevanza sostanziale.
Massime di principio
- Il preavviso di rigetto deve essere comunicato quando l’amministrazione esercita un potere discrezionale e non ricorrono ragioni d’urgenza, così da consentire all’interessato di interloquire sugli elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
- La mera prova della ricezione di una comunicazione non dimostra il rispetto dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 se l’amministrazione non produce il documento e resta incerto che esso contenesse effettivamente il preavviso di rigetto.
- L’omissione del preavviso di rigetto comporta l’annullamento del provvedimento discrezionale, salvo il riesercizio del potere, senza che il giudice debba accertare in quella sede la spettanza definitiva del bene della vita richiesto.
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