Cassazione Civile, Ordinanza n. 40014/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEF e IRAP per gli anni d'imposta 2000 e 2001, ritenuto legittimo dalla Commissione Tributaria Regionale in riforma della decisione di primo grado. Il consorzio contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omessa e insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi, sostenendo che la CTR non aveva esplicitato gli elementi specifici e concreti da cui desumere la ratio decidendi circa la qualificazione dell'attività svolta come commerciale. La motivazione della CTR si limitava infatti ad affermazioni assertive sulla percezione di ricavi, sostenimento di costi deducibili e insussistenza dei requisiti formali e sostanziali delle ONLUS, senza indicare quali fatti provassero l'esercizio di attività lucrativa. I restanti motivi non sono stati esaminati perché assorbiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo per difetto di motivazione della sentenza d'appello, rilevando che la CTR non aveva illustrato le ragioni concrete della qualificazione dell'attività del consorzio come commerciale, né gli elementi probatori posti a base di tale conclusione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione, affinché riesamini la causa e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È richiamato come vizio denunciato in cassazione per omessa o insufficiente motivazione sui fatti decisivi; la Corte ne accoglie la deduzione perché la sentenza d'appello non esponeva in modo comprensibile la ratio decidendi.
Massime di principio
- La sentenza di merito deve contenere una motivazione effettiva e intelligibile, che esponga gli elementi di fatto e di prova posti a base della decisione, soprattutto quando occorre qualificare giuridicamente l'attività svolta dal soggetto accertato.
- Non è sufficiente una motivazione meramente assertiva o apodittica per sostenere una qualificazione in senso commerciale dell'attività: il giudice deve indicare quali circostanze concrete depongano per l'esercizio di attività lucrativa.
- In cassazione, il vizio di motivazione è fondato quando la decisione impugnata non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
- L'accoglimento del motivo che investe la motivazione assorbe gli ulteriori motivi di ricorso non esaminati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39778/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39779/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39781/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39783/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39787/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39799/2021 del 14/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →