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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20729/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi e il quinto, nonché inammissibili per genericità, novità o difetto di specificità i motivi quarto, sesto e settimo. Ha quindi confermato il sequestro preventivo disposto in funzione della confisca e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto sui conti correnti bancari di varie società commerciali ritenute riconducibili all'indagata, in un procedimento per plurime ipotesi di reati tributari e per autoriciclaggio. Il Tribunale di Ancona aveva rigettato il riesame proposto contro il sequestro. Con ricorso per cassazione l'indagata ha articolato sette motivi: 1) nullità del decreto per mancata traduzione in lingua cinese, assumendo di non conoscere la lingua italiana scritta; 2) incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona, invocando il criterio diverso previsto per alcuni reati tributari e la presenza di società aventi sede a Milano; 3) violazione della disciplina EPPO/Procura europea, sostenendo che le indagini dovessero essere attribuite a tale ufficio per la dimensione transnazionale delle frodi fiscali; 4) inutilizzabilità degli atti di indagine successivi al gennaio/febbraio 2024 per asserita scadenza dei termini e difetto di delega/proroga; 5) insussistenza dei gravi indizi e motivazione apparente sulla qualità di amministratrice di fatto e sul coinvolgimento nel sistema fraudolento; 6) mancata trasmissione di atti di indagine al giudice del riesame, compresi documenti estratti da dispositivi sequestrati a un terzo; 7) violazione del principio di proporzionalità del sequestro, perché avrebbe colpito tutto il profitto senza individuarne la quota effettivamente riferibile alla ricorrente e senza considerare eventuali concorrenti. Il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio, valorizzando soprattutto la dedotta carenza di motivazione sulla gravità indiziaria.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.p.

    L'obbligo di traduzione scritta degli atti per l'indagato alloglotta non comprende il decreto di sequestro preventivo; la sua mancata traduzione non produce conseguenze giuridiche né incide sui termini di impugnazione.

  • art. 178 c.p.p.

    Le censure di nullità e di violazione processuale devono essere specifiche e decisive; non è sufficiente una deduzione generica o non correlata all'effettiva incidenza sul provvedimento impugnato.

  • art. 191 c.p.p.

    L'inutilizzabilità può essere dedotta solo indicando gli atti asseritamente illegittimi e la loro concreta incidenza sul compendio indiziario.

  • art. 405 c.p.p.

    La doglianza sulla durata delle indagini è stata ritenuta generica e comunque infondata perché le attività confluite nell'informativa risultavano antecedenti alla scadenza del termine.

  • art. 125 c.p.p.

    La motivazione del provvedimento cautelare reale è censurabile solo per mancanza assoluta o apparenza radicale; non è consentita una nuova valutazione del merito o della sufficienza logica della motivazione.

  • art. 321 c.p.p.

    Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è legittimo se sorretto da un compendio indiziario coerente; in cassazione non è possibile sostituire la propria lettura degli elementi di fatto a quella del giudice di merito.

  • art. 309 c.p.p.

    Richiamato nel motivo sulla trasmissione degli atti, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché nuova e generica.

  • art. 324 c.p.p.

    Richiamato nel motivo sulla trasmissione degli atti; la Corte ha ribadito l'esigenza di specificità della censura nel riesame e in cassazione.

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    Per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti la competenza territoriale è stata ancorata al luogo di accertamento del reato, in presenza di società cartiere prive di reale operatività e con luogo di emissione non identificabile.

  • art. 18, comma 1, d.lgs. 74/2000

    È stato ritenuto applicabile il criterio del luogo di accertamento per tutti i reati connessi e di pari gravità, a partire dal primo reato contestato.

  • art. 18, comma 2, d.lgs. 74/2000

    Il diverso criterio legato alla sede delle società non è stato applicato perché non ritenuto pertinente nel caso di società cartiere totalmente destrutturate.

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Il motivo sulla competenza lo richiamava come reato contestato, ma la Corte ha comunque ritenuto corretto il criterio territoriale adottato dal Tribunale.

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    La ricorrente ha contestato il sequestro del profitto dei reati di omessa dichiarazione; la Corte ha dichiarato la censura generica per mancata specificazione di profitto, concorso e quota effettiva.

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Richiamato in relazione al sequestro finalizzato alla confisca del profitto dei reati tributari, con rilievo del principio di proporzionalità e della necessità di individuare la quota effettivamente riferibile all'indagata.

  • Regolamento (UE) 2017/1939

    La disciplina EPPO attiene ai rapporti interni tra uffici requirenti e non incide sulla competenza del giudice nazionale né sulla validità del sequestro disposto dal giudice territorialmente competente.

  • Direttiva (UE) 2017/1371

    Richiamata dalla ricorrente in relazione alle frodi fiscali con dimensione transnazionale, ma la Corte ha escluso che ciò spostasse la competenza del giudice nazionale.

  • art. 9, comma 2, d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9

    La norma di adeguamento alla disciplina EPPO lascia ferme le regole ordinarie sulla competenza del giudice nazionale e riguarda i rapporti tra Procure nazionali e procuratori europei delegati.

  • art. 335 c.p.p.

    La Corte ha valorizzato l'iscrizione dei reati nel registro nel giugno 2024 per escludere che l'attività investigativa confluita nell'informativa del 2025 fosse tardiva.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dalla difesa per la mancata traduzione, ma ritenuto non violato alla luce della funzione dell'interprete e dell'assenza di un obbligo di traduzione del sequestro.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    La mancata traduzione del decreto di sequestro non integra di per sé una lesione del diritto di proprietà, perché il sequestro ha natura meramente vincolistica e non espropriativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la censura deve confrontarsi con il limite dell'art. 325 c.p.p.: non è ammessa una nuova valutazione del merito, ma solo la deduzione di violazioni di legge o di motivazione radicalmente mancante o apparente.
  • La mancata traduzione del decreto di sequestro preventivo, anche nei confronti di un indagato alloglotta, non comporta di regola nullità né sospende il termine per il riesame, perché l'art. 143 c.p.p. prevede un elenco tassativo di atti da tradurre che non comprende tale decreto.
  • In materia di competenza territoriale per reati tributari connessi, quando il primo reato contestato è quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti e l'emissione avviene nell'ambito di società cartiere prive di reale operatività, può applicarsi il criterio del luogo di accertamento del reato per tutti i fatti connessi e di pari gravità.
  • L'eventuale attribuibilità investigativa del fatto alla Procura europea non incide sulla competenza del giudice nazionale e non determina, di per sé, invalidità del sequestro disposto dal giudice territorialmente competente secondo le regole ordinarie.
  • Le doglianze di inutilizzabilità degli atti di indagine devono essere specifiche: occorre indicare quali atti siano illegittimi e spiegare in concreto la loro decisività, attraverso la c.d. prova di resistenza.
  • Nel riesame e nel ricorso per cassazione contro misure cautelari reali, la motivazione del giudice è sindacabile solo se del tutto mancante, meramente apparente o priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza; non è consentito contestarne la mera sufficienza o proporre una diversa lettura degli indizi.
  • L'individuazione della qualità di amministratore di fatto e del coinvolgimento in un sistema fraudolento può essere desunta da un insieme convergente di elementi fattuali; la critica difensiva che ne isolI singoli frammenti senza confrontarsi con il compendio complessivo è inidonea a scalfire la motivazione.
  • La censura di sproporzione del sequestro del profitto richiede di indicare in modo puntuale la struttura del concorso, i soggetti coinvolti e la quota di profitto effettivamente riferibile all'indagato; in difetto, la doglianza resta generica.
  • L'omessa traduzione del sequestro non è di per sé lesiva del diritto di difesa quando l'indagato abbia comunque potuto articolare tempestivamente il riesame tramite il difensore e non alleghi un concreto pregiudizio all'esercizio delle facoltà difensive.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioniCompetenzaSequestroDichiarazione fraudolentaOmessa dichiarazioneFatture falseSottrazione fraudolenta al pagamento
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processualeConfiscaOnere della prova

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