Cassazione Penale, Sentenza n. 346/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione e travisamento della prova: il ricorrente ha contestato che la Corte d'appello ha ritenuto sussistente la consapevolezza, a suo carico, dell'ordinanza prefettizia di inibizione all'emissione di assegni. In particolare si è sostenuto che l'ordinanza era stata notificata con procedura c.d. "monca" ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (notifica a persona di residenza/dimora/domicilio sconosciuti) e che quindi non vi era prova che l'imputato fosse effettivamente venuto a conoscenza del provvedimento
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza della Corte d'appello di Messina e rinviando la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio. La Cassazione ha rilevato la manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale che aveva attribuito rilievo decisivo al mero perfezionamento formale della notifica e al fatto che il ricorrente non avesse controllato la posta, senza verificare se l'imputato fosse effettivamente venuto a conoscenza dell'ordinanza. La Corte di rinvio dovrà riesaminare l'intera causa e motivare adeguatamente sull'iter logico-giuridico seguito, con particolare riferimento all'accertamento del presupposto soggettivo (consapevolezza della misura interdittiva)
Norme richiamate
art. 7 L. 386/1990
Norma che disciplina il divieto di emissione di assegni e la relativa responsabilità penale: la Corte ha ritenuto che, per integrare il reato, oltre al fatto materiale occorra il requisito soggettivo della consapevolezza di trovarsi sotto inibizione
art. 143 cod. proc. civ.
art. 143 c.p.c. (notificazione a persona di residenza/dimora/domicilio sconosciuti)
La Corte ha osservato che la mera perfezione formale della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. non è sufficiente, di per sé, a provare la effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario quando la notifica è stata eseguita in modalità "monche"; occorre accertare la reale conoscenza per integrare la componente soggettiva del reato
Massime di principio
- Quando il reato richiede la consapevolezza di un divieto (elemento soggettivo), la prova della notifica formale non basta: il giudice deve accertare la reale conoscenza del destinatario
- La notifica effettuata con modalità previste dall'art. 143 c.p.c. (notifica a persona di residenza/dimora/domicilio sconosciuti) può non garantire la conoscenza effettiva dell'atto e dunque non può da sola fondare la responsabilità penale basata sulla consapevolezza della misura
- La mancata verifica della posta da parte del destinatario non è automaticamente prova della sua conoscenza dell'atto; il giudice deve motivare in modo logico-giuridico come è pervenuta la consapevolezza
- In presenza di profili dubbiosi circa l'effettiva conoscenza di un provvedimento interdittivo, la Corte d'appello deve riesaminare la fattispecie nel suo complesso e non limitarsi a valorizzare la regolarità formale della notifica
- Se la motivazione della sentenza appare manifestamente illogica sul punto cruciale dell'elemento soggettivo, la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo giudizio con indicazione di adeguata motivazione
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