Sentenza del 03/01/2019 n. 20 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
RISCOSSIONE - IVA - prescrizione - decennale - sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato una lettera di sollecito relativa a sei cartelle esattoriali, eccependo la prescrizione e/o decadenza del diritto alla riscossione. Le prime cinque cartelle riguardavano l'IVA relativa agli anni 1993-1994, mentre la sesta riguardava una tassa automobilistica collegata a infrazioni al Codice della strada. In appello il contribuente ha sostenuto che per le cartelle IVA dovesse applicarsi il termine quinquennale di prescrizione e ha contestato l'efficacia degli atti interruttivi prodotti dall'agente della riscossione.
La decisione
La Commissione ha ritenuto applicabile ai crediti IVA, derivanti da accertamenti divenuti definitivi, il termine ordinario decennale di prescrizione e non quello quinquennale. Tuttavia, ha rilevato che due cartelle IVA, notificate rispettivamente nel 1997 e nel 1998, non risultavano comprese nell'iscrizione ipotecaria del 13 ottobre 2006 né adeguatamente coperte da altri atti interruttivi; pertanto ne ha dichiarato l'intervenuta prescrizione e le ha annullate. Le altre tre cartelle IVA sono state confermate. Quanto alla cartella relativa alle infrazioni al Codice della strada, il contribuente aveva prestato acquiescenza alla decisione di primo grado, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2946 c.c.
Prescrizione ordinaria decennale
È il termine applicabile al credito IVA risultante da un accertamento divenuto definitivo, poiché l'obbligazione tributaria non costituisce una prestazione periodica, ma deriva autonomamente per ciascun periodo d'imposta.
Art. 2948, n. 4, c.c.
Prescrizione quinquennale
Non è applicabile ai crediti IVA oggetto della controversia, perché il debito tributario non consiste in una prestazione periodica riconducibile a un'unica obbligazione continuativa.
Art. 19 del D.Lgs. 546/1992
È stato richiamato dal resistente per sostenere che la lettera di sollecito non fosse autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario; la decisione riportata non fonda tuttavia l'esito principale su tale eccezione.
Cass. n. 16713/2016
Il credito erariale per la riscossione dell'imposta, a seguito di accertamento divenuto definitivo, è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.
La Corte di cassazione afferma che il credito IVA è soggetto alla prescrizione decennale, in ragione dell'autonomia delle obbligazioni relative ai singoli periodi d'imposta.
Cass. nn. 19550 e 19553/2017
Confermano l'applicazione del termine decennale di prescrizione ai crediti IVA.
Massime di principio
- Per un credito IVA derivante da un accertamento divenuto definitivo, il termine ordinario da considerare è normalmente decennale, non quinquennale.
- La prescrizione deve essere verificata cartella per cartella, calcolando il termine dalla notifica della cartella o dall'ultimo valido atto interruttivo.
- Iscrizioni ipotecarie, pignoramenti e altri atti della riscossione possono interrompere la prescrizione, ma devono riferirsi specificamente al credito o alla cartella interessata ed essere validamente documentati.
- La presenza di atti interruttivi per alcune cartelle non interrompe automaticamente la prescrizione delle altre: ogni posizione debitoria deve essere esaminata autonomamente.
- Il decorso del termine di prescrizione non va confuso con la decadenza, che riguarda invece il rispetto dei termini entro cui l'amministrazione deve esercitare il potere di accertamento o riscossione.
- In situazioni analoghe è essenziale ricostruire la cronologia completa delle notifiche e degli atti successivi, verificando sia la loro validità sia la corrispondenza con ciascuna cartella.
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