Ordinanza n. 151/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento ovvero per l'accertamento dell'illegittimità dell'autorizzazione del 30.3.2023, prot. n. GE/2023/0019128 con la quale il Comandante della Polizia Locale di Lissone, dr Matteo Caimi, ha autorizzato la sig.ra Rodilosso Calogera, in qualità di rappresentante legale della Montalbano srl, “allo svolgimento di una manifestazione denominata “A Vucciria Sicilia Street Food@ da effettuarsi nei giorni di venerdì 31 marzo - sabato 1 aprile - domenica 2 aprile 2023, dalle ore 11 alle ore 23 in Piazza Libertà, a Lissone” e della connessa autorizzazione, menzionata nelle premesse del sopra citato provvedimento, sempre del 30.3.2023, prot. n. GE/2023/0019123, con la quale il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, arch. Salvatore Di Sarno Giusto) ha autorizzato, sempre la sig.ra Calogera Rodilosso, in qualità di legale rappresentante della società Montalbano srl, “alla deroga ai valori limite di cui all'art. 2 comma 3 della Legge 447/1995 ed all'art. 4 comma 1 del DPCM 14/11/1997, durante la manifestazione A Vucciria Sicilia Street Food, con utilizzo di amplificazione per diffusione acustica, nei giorni 31 marzo 2023 e 1 – 2 aprile 2023 dalle ore 11.00 alle ore 23.00 periodo diurno/notturno, presso piazza Libertà a Lissone” , di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto nonché per il risarcimento di ogni danno subito e/o subendo dal ricorrente e dai propri figli minori in conseguenza dell'illegittimo operato del Comune di Lissone
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione di street food e connessa autorizzazione in deroga ai valori limite di rumore
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'autorizzazione comunale del 30 marzo 2023 allo svolgimento, in Piazza Libertà a Lissone, della manifestazione denominata "A Vucciria Sicilia Street Food", nonché la connessa autorizzazione alla deroga ai valori limite di cui alla normativa sull'inquinamento acustico, chiedendo anche il risarcimento dei danni asseritamente subiti e subendi da lui e dai figli minori. L'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e non anticipa alcuna valutazione sul merito delle censure. Il giudice ritiene necessario acquisire dalla parte ricorrente una dichiarazione motivata circa la permanenza dell'interesse alla decisione, l'aggiornamento della situazione di fatto e di diritto, l'indicazione di eventuali fatti o atti sopravvenuti e, se ritenuto necessario, delle attività istruttorie da compiere.
La decisione
Il TAR non decide il merito della controversia. Dispone incombenti istruttori: il ricorrente deve precisare, con breve memoria, se persista l'interesse alla definizione del ricorso e aggiornare la vicenda; il Comune deve fornire chiarimenti documentati e depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza nelle forme del processo amministrativo telematico. Il giudice avverte che l'inerzia del ricorrente quanto alla dichiarazione di interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione inequivoca di disinteresse, con possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna statuizione sulle spese è adottata.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la valutazione del comportamento processuale della parte ai fini dell'accertamento della permanenza dell'interesse alla decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate agli incombenti istruttori.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di desumere dall'inerzia della parte, compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse, un implicito e inequivoco disinteresse e di dichiarare conseguentemente l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate all'ordinanza.
art. 2, comma 3, l. 447/1995
La disposizione è menzionata quale norma recante valori limite oggetto della deroga acustica impugnata; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
art. 4, comma 1, DPCM 14/11/1997
La disposizione è menzionata quale norma recante valori limite oggetto della deroga acustica impugnata; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione controversa, l'inerzia entro il termine assegnato può essere valutata, se inequivoca, come manifestazione implicita di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di una controversia non ancora definita nel merito, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di chiarimenti documentati dall'amministrazione e degli atti impugnati e dei relativi allegati, fissando un termine per il deposito mediante il processo amministrativo telematico.
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