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Sentenza

Sentenza n. 10573/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto 24681 del 14.12.2022 della Regione Toscana Direzione Sanità recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015” e dei suoi 5 allegati; - della PEC 20.12.2022 di trasmissione della determina; - quali atti presupposti, per quanto occorrer possa, dei seguenti atti, dei quali si chiede altresì anche la disapplicazione quando li si ritengano atti normativi: - del Decreto ministeriale del Ministero della salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del Decreto ministeriale del Ministero della salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - di ogni atto presupposto o consequenziale anche non noto.

Giustizia amministrativa202302374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale di individuazione dell'impresa e quantificazione dell'importo di payback per gli anni 2015-2018, nonché decreti ministeriali presupposti del 6 luglio 2022 e 6 ottobre 2022

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (ministero e regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti ministeriali e il decreto della Regione Toscana che le aveva richiesto euro 1.624.265,65 a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per dispositivi medici negli anni 2015-2018. Ha dedotto l'illegittimità costituzionale ed eurounitaria della disciplina del payback per violazione dell'affidamento, dell'equilibrio economico dei contratti, della libertà d'impresa, della concorrenza, della proprietà e della capacità contributiva ex art. 53 Cost.; ha contestato la retroattività della fissazione dei tetti regionali e il mancato rispetto delle scansioni temporali normative. Ha inoltre dedotto, quanto all'atto regionale, eccesso di potere per falso presupposto di fatto, sostenendo che il fatturato rilevante fosse inferiore a quello utilizzato dalla Regione, e ha chiesto l'accesso alla documentazione contabile ex art. 116, comma 2, c.p.a. Ha infine richiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e prospettato questioni di legittimità costituzionale anche sulla disciplina sopravvenuta di riduzione al 25 per cento dell'obbligazione.

La decisione

Il TAR ha rigettato le censure rivolte contro i decreti ministeriali e gli ulteriori atti statali presupposti. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, ha ritenuto il payback ragionevole e proporzionato, non lesivo della libertà d'impresa, dell'affidamento, della proprietà, della capacità contributiva o della normativa eurounitaria. Il meccanismo era conoscibile dal 2015 nei suoi elementi essenziali; il fatturato costituisce un parametro non arbitrario per graduare il contributo solidaristico e l'obbligo non dipende dalla realizzazione di utili né dall'esito economico delle singole commesse. Il payback opera inoltre ab externo sulla situazione patrimoniale complessiva dell'impresa e non modifica il sinallagma o l'equilibrio dei singoli contratti pubblici, sicché non è pertinente l'art. 72 della direttiva 2014/24/UE e non occorre il rinvio pregiudiziale. Il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa nella parte relativa al decreto regionale. Le attività regionali di verifica, calcolo e imposizione della quota sono meramente tecnico-contabili e vincolate, senza esercizio di potere autoritativo; la contestazione dell'importo, del fatturato e dell'obbligazione pecuniaria riguarda un diritto soggettivo e il quantum debeatur, devoluti al giudice ordinario. La domanda istruttoria ex art. 116, comma 2, c.p.a. è rimasta assorbita. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    «in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»

    La norma disciplina il tetto di spesa, la quota di ripiano a carico dei fornitori e la procedura di individuazione delle aziende e dei relativi importi; l'attività regionale applicativa è vincolata e non implica esercizio di potere autoritativo.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e la responsabilità regionale per il ripiano dello sforamento.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    Ha fissato dal 2014 il tetto nazionale per i dispositivi medici al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    Ha modificato l'art. 9-ter, comma 8, del d.l. 78/2015, prevedendo la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato al lordo dell'IVA e secondo i dati contabili prescritti.

  • art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter, affidando alle regioni l'individuazione delle aziende soggette al ripiano e l'imposizione del pagamento sulla base della disciplina statale.

  • art. 8, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Ha istituito il fondo destinato a ridurre l'onere concretamente gravante sulle aziende fornitrici; la disciplina è stata successivamente incisa dalla Corte costituzionale.

  • art. 7, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    «si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali»

    Prevede una definizione agevolata degli obblighi per le annualità 2015-2018; la sua interpretazione e l'estinzione dell'obbligazione riguardano il rapporto pecuniario devoluto al giudice ordinario. La successiva riduzione non dimostra l'illegittimità originaria del payback.

  • art. 53 Cost.

    Non è violato: il fatturato è un indice non arbitrario della dimensione economica dell'impresa e il payback è un contributo solidaristico, non un prelievo sul reddito; non è quindi necessario considerare i costi sostenuti o gli utili conseguiti.

  • art. 41 Cost.

    La disciplina del payback è stata ritenuta dalla Corte costituzionale una misura ragionevole e proporzionata di razionalizzazione della spesa sanitaria e di solidarietà finanziaria.

  • artt. 16 e 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Non ostano a un contributo solidaristico proporzionato imposto agli operatori economici che beneficiano della spesa sanitaria pubblica.

  • art. 72 direttiva 2014/24/UE

    Non è applicabile perché il payback non modifica i contratti pubblici né il loro sinallagma, ma incide esternamente sulla situazione patrimoniale complessiva dei fornitori.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Anche il dedotto errore nel metodo di calcolo non avrebbe potuto condurre a un diverso contenuto dell'atto, trattandosi di attività vincolata; il giudice amministrativo non può comunque sindacare il quantum devoluto al giudice ordinario.

  • art. 11 c.p.a.

    La controversia relativa all'atto regionale può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 133 c.p.a.

    Il riparto di giurisdizione è stato valutato escludendo una giurisdizione esclusiva amministrativa e applicando il criterio del petitum sostanziale.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    La richiesta istruttoria di accesso è stata assorbita perché la documentazione riguardava il quantum debeatur, spettante al giudice ordinario.

Massime di principio

  • La controversia relativa agli atti regionali di attuazione del payback sui dispositivi medici appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l'amministrazione si limita, senza margini di discrezionalità, a ricognire il fatturato, applicare percentuali predeterminate e quantificare l'obbligazione pecuniaria del fornitore; in tal caso la posizione dell'impresa è un diritto soggettivo al corretto calcolo del quantum debeatur.
  • Nel sistema del payback sui dispositivi medici, la determinazione del tetto di spesa e la certificazione del suo superamento sono competenze statali, mentre le regioni svolgono attività meramente attuative, tecnico-contabili e riepilogative, senza poter modificare i parametri normativi o ministeriali.
  • Il payback relativo agli anni 2015-2018 non viola, in sé, l'affidamento, la libertà d'impresa o il principio di irretroattività, poiché l'obbligo di ripiano e i suoi elementi essenziali erano conoscibili dalle imprese fornitrici sin dal 2015, prima dello svolgimento delle gare e della conclusione dei contratti.
  • Il fatturato può essere utilizzato come parametro per distribuire il contributo di ripiano, anche se calcolato al lordo dei costi e dell'IVA, perché il payback costituisce un contributo solidaristico collegato alla dimensione economica dell'apporto dell'impresa al mercato dei dispositivi medici e non un'imposta sul reddito.
  • Il payback opera esternamente rispetto ai singoli contratti di fornitura e non ne modifica oggetto, prezzo o sinallagma; pertanto non costituisce una modifica contrattuale rilevante ai sensi dell'art. 72 della direttiva 2014/24/UE.
  • La circostanza che una singola impresa abbia operato in perdita nelle commesse o abbia registrato bilanci negativi non incide, di per sé, sulla legittimità della disciplina del payback, che commisura l'obbligo al fatturato e non agli utili conseguiti.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamento

Testo integrale

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