Sentenza del 11/06/2015 n. 1092 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Rimborsi - Pagamento dell'imposta proporzionale anziché in misura fissa come riconosciuto da sentenza passata in giudicato - Inerzia del soggetto coobbligato che aveva effettuato il pagamento - Rimborso dovuto al coobbligato che non aveva pagato direttamente l'imposta, ma aveva fornito i mezzi finanziari per il pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'imposta di registro relativa a un decreto ingiuntivo era stata applicata in misura proporzionale anziché fissa, nonostante il decreto riguardasse il pagamento di una prestazione professionale soggetta a IVA. Una sentenza passata in giudicato aveva riconosciuto l'erroneità dell'imposizione. Il ricorrente, pur non risultando il soggetto che aveva materialmente eseguito il versamento, aveva fornito all'altro coobbligato le somme necessarie per pagare l'imposta e aveva quindi chiesto la restituzione della maggiore imposta versata. L'altro coobbligato, che aveva effettuato il pagamento formale, era rimasto inerte non avendo interesse a ottenere il rimborso.
La decisione
La richiesta di rimborso è stata riconosciuta come fondata. L'errata applicazione dell'imposta proporzionale, accertata con sentenza passata in giudicato, impone la restituzione della maggiore imposta. Il rimborso deve essere effettuato al coobbligato che ha sostenuto economicamente l'onere, anche se non ha eseguito personalmente il versamento, poiché aveva fornito i mezzi finanziari per il pagamento e l'altro coobbligato, pur risultando pagatore formale, era rimasto inerte.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro
imposta proporzionale anziché in misura fissa
Quando il decreto ingiuntivo riguarda una prestazione professionale soggetta a IVA, l'imposta di registro deve essere applicata in misura fissa e non proporzionale, secondo il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
Disciplina del rimborso dell'imposta di registro
La maggiore imposta indebitamente versata deve essere restituita al soggetto che dimostri di aver sostenuto effettivamente l'onere economico, anche se il pagamento materiale è stato eseguito da un altro coobbligato.
Principio del giudicato
sentenza passata in giudicato
L'accertamento definitivo dell'erronea applicazione dell'imposta vincola le parti e costituisce il presupposto per ottenere il rimborso della maggiore somma versata.
Massime di principio
- In presenza di un'imposta applicata in misura errata, una sentenza passata in giudicato che accerti l'errore rafforza e normalmente fonda il diritto alla restituzione della maggiore somma pagata.
- Nei rapporti tra coobbligati, il rimborso può spettare a chi ha sostenuto effettivamente il costo economico dell'imposta, anche se il versamento è stato formalmente eseguito da un altro soggetto.
- La legittimazione al rimborso non dipende necessariamente dalla sola intestazione del pagamento: sono rilevanti anche la provenienza delle somme, la prova dell'effettivo esborso e l'eventuale inerzia del coobbligato pagatore.
- Per ottenere il rimborso è opportuno documentare sia l'errore nell'applicazione dell'imposta sia il trasferimento delle somme al soggetto che ha effettuato materialmente il pagamento.
- Quando una prestazione professionale è già soggetta a IVA, occorre verificare se l'atto collegato debba scontare l'imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale, in applicazione del principio di alternatività tra i due tributi.
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