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Sentenza

Sentenza del 28/06/2016 n. 5654 - Comm. Trib. Prov. Milano

PROCESSO TRIBUTARIO - Atti impugnabili - Diniego istanza disapplicazione norme antielusive - Autonoma impugnabilità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il diniego dell’istanza di disapplicazione prevista dall’art. 37-bis del d.P.R. 600/1973, ritenendo che tale atto fosse autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario. L’istanza mirava a ottenere la non applicazione della disciplina antielusiva e il contribuente intendeva contestare già in quella fase la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’applicazione della norma.

La decisione

La sentenza ha escluso l’autonoma impugnabilità del diniego. Un atto dell’Amministrazione finanziaria è impugnabile, anche al di fuori dell’elenco dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992, solo quando esprime l’esercizio di un potere autoritativo e contiene una pretesa tributaria determinata o determinabile nell’an e nel quantum. Il diniego sull’istanza di disapplicazione ha invece natura consultiva e funzione sostanzialmente interpretativa; non è l’atto finale del procedimento né manifesta una pretesa fiscale. Il contribuente potrà contestare l’applicabilità della norma antielusiva e gli altri profili di fatto e di diritto impugnando l’eventuale successivo avviso di accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L’elenco degli atti impugnabili non è necessariamente tassativo, ma l’impugnazione è ammessa anche per atti diversi solo se esprimono una pretesa tributaria autoritativa, attuale e determinata o determinabile.

  • Art. 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L’istanza di disapplicazione della disciplina antielusiva ha natura consultiva. Il relativo diniego non costituisce un atto autoritativo impositivo e non è autonomamente impugnabile.

Massime di principio

  • Un atto dell’Amministrazione finanziaria è autonomamente impugnabile solo se produce o manifesta una pretesa tributaria concreta, attuale e determinata o determinabile.
  • Gli atti meramente consultivi, interpretativi o interlocutori, che non chiudono il procedimento impositivo e non impongono un tributo, di regola non possono essere impugnati autonomamente.
  • Il diniego di un’istanza preventiva o di disapplicazione non impedisce al contribuente di far valere le proprie ragioni: le contestazioni potranno essere formulate contro il successivo atto impositivo, come l’avviso di accertamento.
  • La mancanza di autonoma impugnabilità non equivale a una definitiva decisione nel merito sulla fondatezza della pretesa fiscale; il merito può essere esaminato quando viene adottato l’atto impositivo.

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