Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4790/2020 del 24/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente, cittadino del Mali, aveva presentato domanda di protezione internazionale e umanitaria, respinta dal Tribunale di Potenza con ordinanza del 16 agosto 2016. La Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 25 settembre 2017, aveva rigettato l’appello: aveva ritenuto motivata la valutazione di non credibilità del racconto; pur rilevando, sulla base dei report esaminati, una situazione di conflitto armato e violenza indiscriminata, soprattutto nel nord del Paese, aveva escluso i presupposti della protezione sussidiaria per l’assenza di un collegamento tra la situazione generale e le ragioni personali dell’allontanamento; aveva inoltre dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo d’appello sulla protezione umanitaria, perché non erano state allegate situazioni individuali di vulnerabilità e la censura non attaccava la ratio della decisione del Tribunale. In cassazione il richiedente ha proposto tre motivi: 1) motivazione apparente e contraddittoria, per avere la Corte d’appello accertato una violenza indiscriminata e al contempo escluso una minaccia grave per il ricorrente; 2) violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 251/2007, per mancata applicazione dei criteri legali di valutazione della credibilità; 3) violazione dell’art. 342 c.p.c., per avere ritenuto generica l’allegazione dei fatti posti a fondamento della protezione umanitaria, oltre a dedurre l’omesso esame delle allegazioni asseritamente effettuate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi e, conseguentemente, l’intero ricorso. Il primo è inammissibile perché la sentenza d’appello aveva motivato in modo esaustivo sulle questioni esaminate, senza motivazione apparente. Il secondo mirava a ottenere un nuovo esame dei fatti relativi alla credibilità, valutati dal giudice di merito applicando correttamente i criteri di legge e non riesaminabili in sede di legittimità nei termini prospettati. Il terzo non coglieva la ratio della declaratoria d’inammissibilità dell’appello: il ricorrente aveva riproposto le censure già formulate senza spiegare perché fosse errata la valutazione di difetto di specificità. La declaratoria d’inammissibilità del motivo d’appello precludeva inoltre la censura di omesso esame delle questioni che quel motivo avrebbe dovuto introdurre. La situazione generale del Mali non colmava la mancata allegazione di specifiche condizioni individuali di vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria, che richiede un accertamento autonomo e non discende automaticamente dal rigetto delle altre forme di protezione. Il Ministero non si è costituito; nulla è stato disposto per le spese. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Infatti, il ricorrente si è limitato a riproporre le censure sviluppate nell’atto d’appello, senza esplicitare le ragioni della critica alla sentenza di secondo grado in ordine al difetto di specificità del motivo di gravame avente ad oggetto l’istanza di protezione umanitaria.

    Il motivo d’appello deve confrontarsi specificamente con la ratio della pronuncia impugnata. La mera riproposizione delle censure già svolte, senza illustrare perché sia errata la decisione sul difetto di specificità, non supera la ragione processuale di inammissibilità.

  • art. 3 d.lgs. n. 251/2007

    Il secondo motivo è inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti inerenti alla valutazione di non credibilità del ricorrente, che la Corte di merito ha effettuato correttamente applicando i criteri di legge e pertanto non censurabile in questa sede.

    La valutazione di credibilità compiuta dal giudice di merito applicando i criteri legali non può essere trasformata, tramite ricorso per cassazione, in una richiesta di nuovo esame dei fatti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

    In caso di esito che comporta l’applicazione della disciplina del contributo unificato, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta che la Corte dia atto, quando ne ricorrono i presupposti, dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che contesta una declaratoria d’inammissibilità per difetto di specificità deve attaccare puntualmente la ratio processuale della decisione; la riproposizione delle censure già svolte in appello, senza spiegare l’errore del giudice nel ritenere che esse non si confrontassero con la decisione impugnata, non è sufficiente.
  • La declaratoria d’inammissibilità del motivo d’appello preclude l’esame in cassazione dell’omesso esame di questioni che non sono state validamente devolute al giudice di secondo grado proprio a causa del difetto di specificità del motivo.
  • La valutazione di credibilità del richiedente protezione internazionale, se compiuta dal giudice di merito applicando i criteri legali, non è riesaminabile in cassazione attraverso una censura diretta a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
  • La protezione umanitaria richiede un accertamento autonomo delle condizioni individuali di vulnerabilità e non consegue automaticamente al rigetto delle altre domande di protezione internazionale; la descrizione della situazione generale del Paese, senza allegazione di specifiche circostanze individuali rilevanti, non fonda da sola il riconoscimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.