Sentenza del 06/04/2018 n. 1527 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Operazione soggettivamente inesistente - Buona fede/diligenza - Onere della prova - Diritto di detrazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, cioè operazioni effettivamente eseguite ma formalmente riferite a un soggetto diverso da quello che aveva realmente ceduto i beni o prestato i servizi. Il punto centrale era stabilire se tale irregolarità fosse sufficiente a negare la detrazione dell’IVA oppure se il destinatario potesse conservarla dimostrando la propria buona fede e l’ordinaria diligenza. Secondo il principio affermato, l’Amministrazione deve provare, sulla base di elementi oggettivi, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione era collegata a un’evasione IVA nella catena commerciale.
La decisione
È stato riconosciuto che la soggettiva inesistenza delle operazioni, quando le cessioni o le prestazioni siano realmente avvenute, non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione. Il diritto può essere negato soltanto se l’Amministrazione dimostra adeguatamente la consapevolezza, o la conoscibilità con l’ordinaria diligenza, della frode da parte del contribuente. In mancanza di tale prova, la detrazione dell’IVA deve essere mantenuta.
Norme richiamate
Principio unionale e nazionale del diritto alla detrazione dell’IVA
Le fatture soggettivamente inesistenti che attestano cessioni di beni o prestazioni di servizi effettivamente avvenute non pregiudicano il diritto alla detrazione dell’Iva purché il destinatario abbia operato in buona fede e con diligenza.
La detrazione costituisce la regola e la sua negazione rappresenta un’eccezione. L’irregolarità dell’identità formale del cedente o prestatore non è sufficiente, da sola, a disconoscere il diritto, se l’operazione è reale e il contribuente non era consapevole della frode.
Regole sull’onere della prova in materia di frodi IVA
È l’amministrazione tributaria a dover dimostrare adeguatamente e sulla base di elementi oggettivi che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto si iscriveva in un’evasione.
Spetta all’Amministrazione fornire elementi concreti e oggettivi sulla conoscenza o conoscibilità della frode. Non è sufficiente fondare il recupero su presunzioni generiche, sulla sola irregolarità formale della fattura o sulla posizione anomala del fornitore.
Massime di principio
- Quando l’operazione economica è realmente avvenuta, la sola inesattezza o sostituzione soggettiva del fornitore indicato in fattura non determina automaticamente la perdita della detrazione IVA.
- Il contribuente deve poter dimostrare di avere agito in buona fede e con ordinaria diligenza, conservando documentazione coerente sull’effettività dell’operazione, sui pagamenti, sulla consegna dei beni o sull’esecuzione dei servizi e sui rapporti commerciali.
- L’Amministrazione deve dimostrare con elementi oggettivi che il contribuente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode; non può limitarsi a rilevare che il fornitore era inadempiente, irreperibile o coinvolto in irregolarità.
- La detrazione può essere negata se, valutate complessivamente le circostanze, emergono anomalie gravi e manifeste che un operatore diligente non avrebbe potuto ignorare.
- La valutazione deve distinguere tra operazioni oggettivamente inesistenti, nelle quali il bene o servizio non è mai stato fornito, e operazioni soggettivamente inesistenti, nelle quali l’operazione è reale ma il soggetto formalmente indicato non coincide con quello effettivo.
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