Sentenza n. 1578/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 51/2025 del Tribunale di Forlì, pubblicata in data 04/03/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza n. 51/2025 del Tribunale di Forlì, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 51/2025 del Tribunale di Forlì, pubblicata il 4 marzo 2025 e passata in giudicato nella stessa data, deducendo la perdurante mancata esecuzione da parte del Ministero. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero e ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza passata in giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, opererà in sostituzione un commissario ad acta, già individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega, entro i successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato; le spese sono distratte in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, ivi comprese le spese legali liquidate nel presente giudizio.
Nel giudizio di ottemperanza, accertato l'inadempimento a un giudicato, il giudice ordina all'amministrazione di eseguirne le statuizioni e può predisporre misure sostitutive per assicurare l'adempimento.
Massime di principio
- Accertata la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza ordina l'esecuzione delle statuizioni giudiziali entro un termine determinato.
- Per assicurare l'effettività del giudicato, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa se l'amministrazione non adempie entro il termine assegnato.
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