Sentenza n. 5714/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Non sono dedotti ulteriori vizi di legittimità, poiché la controversia è stata definita in ragione della sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio e prima della decisione, la sede diplomatica aveva fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 26 marzo 2026. Tale adempimento è stato ritenuto pienamente satisfattivo della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso nonché il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in relazione all’elevato numero di istanze ricevute. L’Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento amministrativo nelle more ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell’appuntamento necessario per la presentazione della domanda e l’attivazione del relativo procedimento amministrativo possono integrare pieno soddisfacimento della pretesa azionata, con conseguente cessazione della materia del contendere.
- La compensazione delle spese può essere giustificata quando, in relazione alla durata dell’inerzia e al comportamento complessivo dell’Amministrazione, quest’ultima si sia attivata in tempi ragionevoli, anche considerando l’elevato numero di istanze da evadere.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di porre a carico dell’Amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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