Ordinanza n. 1431/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Determina Dirigenziale n° 549 del 3.4.2026 (doc. 15) dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli, recante aggiudicazione del servizio di adeguamento e di aggiornamento tecnico dell’impianto di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei reflui radioattivi provenienti da reparto della s.c. medicina nucleare e terapia radiometabolica dell’Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione Pascale, resa nota in data 8.4.2026 tramite pubblicazione sul portale Siaps (doc. 16), laddove ha omesso la verifica del requisito di partecipazione tecnico-professionale previsto a pena di esclusione e aggiudicato a Elmec; nonché di qualsiasi atto presupposto e comunque connesso e segnatamente: - del verbale di gara n. 1 del 5.2.2026, di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (doc. 11), del verbale di gara n. 2 del 16.2.2026, di apertura delle buste contenti l’offerta economica con valutazione anomalia dell’offerta economica di Elmec srl e richiesta di giustificazioni (doc. 12), del verbale di gara n. 3 del 23.2.2026, di verifica delle giustificazioni di Elmec, ritenute non esaustive, e mandato a RUP di richiedere integrazioni delle giustificazioni (doc. 13), del verbale di gara n. 4 del 2.3.2026, di ritenuta esaustività della documentazione inviata da Elmec e redazione graduatoria (doc. 14), tutti laddove hanno omesso la verifica del requisito di partecipazione tecnico-professionale previsto a pena di esclusione; - dell’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse (doc. 2), nella parte in cui ha previsto la verifica del requisito di partecipazione tecnico-professionale successivamente all’aggiudicazione; - dell’avviso inviato agli operatori che avevano manifestato interesse (doc. 5) nella parte in cui ha previsto che la documentazione a comprova del possesso del requisito di partecipazione tecnico-professionale “verrà richiesta all’aggiudicatario prima della stipula” E per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del servizio di adeguamento e aggiornamento tecnico dell’impianto di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei reflui radioattivi, unitamente agli atti di gara presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione alla controinteressata deducendo l’omessa verifica, da parte della stazione appaltante, del requisito tecnico-professionale previsto a pena di esclusione. Il requisito consisteva nell’avere eseguito regolarmente e con buon esito, nell’ultimo triennio precedente la pubblicazione dell’avviso, uno o più contratti relativi a prestazioni analoghe, per un importo minimo pari al 100% dell’importo stimato a base di gara. L’aggiudicataria aveva invece dichiarato servizi svolti nell’ultimo triennio/quinquennio, includendo anche prestazioni anteriori al triennio rilevante. La ricorrente ha inoltre contestato l’avviso pubblico e la lettera di invito nella parte in cui prevedevano la verifica documentale del requisito solo dopo l’aggiudicazione e prima della stipula. L’amministrazione e l’aggiudicataria hanno sostenuto che il riferimento temporale dovesse essere automaticamente adeguato alla nuova formulazione dell’art. 100 d.lgs. 36/2023, relativa ai migliori tre anni degli ultimi cinque.
La decisione
Il TAR, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto che tanto l’avviso pubblico quanto la lettera di invito fossero chiari nel prescrivere, a pena di esclusione, il possesso di esperienze analoghe maturate nell’ultimo triennio precedente la pubblicazione dell’avviso. Non ha ritenuto possibile sostituire automaticamente tale previsione con il diverso arco temporale quinquennale risultante dalla nuova formulazione dell’art. 100 d.lgs. 36/2023, poiché l’amministrazione, anche dopo l’abrogazione della precedente formulazione normativa, aveva reiteratamente indicato negli atti di gara il requisito triennale e non aveva rettificato la documentazione di gara né fornito chiarimenti in senso contrario. Ha inoltre rilevato che l’aggiudicataria aveva concorso alla formazione del requisito minimo anche mediante servizi svolti oltre il triennio e che l’aggiudicazione era stata disposta senza la previa verifica del possesso dei requisiti prescritti, in violazione dell’art. 14 della lettera di invito-disciplinare. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso gli atti impugnati, fissando l’udienza pubblica di merito al 21 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 100 d.lgs. 36/2023
i migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti
Il TAR ha escluso che la nuova formulazione della norma potesse sostituire automaticamente il requisito triennale espressamente previsto dall’avviso e dalla lettera di invito, in assenza di rettifica degli atti di gara o di chiarimenti dell’amministrazione.
art. 14 della lettera di invito – disciplinare
La stazione appaltante aggiudica l’appalto solo all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti
La disposizione imponeva la previa verifica positiva dei requisiti prima dell’aggiudicazione; l’aggiudicazione adottata senza tale verifica è stata ritenuta lesiva nella fase cautelare.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale e per la valutazione sommaria dei presupposti della sospensione.
Massime di principio
- Quando gli atti di gara individuano espressamente, a pena di esclusione, un determinato arco temporale per la maturazione di un requisito speciale di partecipazione, la stazione appaltante deve applicare la lex specialis così formulata; una modifica normativa sopravvenuta o una diversa disciplina legislativa non determina automaticamente la sostituzione della prescrizione di gara in assenza di rettifica degli atti o di chiarimenti ufficiali coerenti.
- Il requisito speciale di esperienza professionale deve essere verificato secondo i limiti temporali e quantitativi espressamente stabiliti dall’avviso e dalla lettera di invito; non possono concorrere alla sua formazione prestazioni eseguite al di fuori del periodo indicato dalla lex specialis.
- Se la lex specialis stabilisce che l’aggiudicazione può essere disposta solo all’esito positivo della verifica dei requisiti prescritti, l’amministrazione non può aggiudicare validamente senza aver previamente svolto tale verifica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 273/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 1042/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 1044/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3114/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3115/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3116/2026 - Roma, Sezione 1Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →