Cassazione Civile, Ordinanza n. 17161/2022 del 26/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (avvocati)
La controversia
Due avvocati avevano ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi professionali dovuti per la difesa svolta in cassazione in favore di un Comune. Il Comune aveva proposto opposizione sostenendo che l'incarico era stato conferito con atto che prevedeva l'applicazione dei minimi tariffari, che tale proposta era stata accettata per facta concludentia mediante l'esecuzione del mandato, che non spettasse il raddoppio degli onorari e che non dovessero essere riconosciuti diritti nel giudizio di cassazione, oltre a contestare lo scaglione tariffario applicato. Il Tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione, ritenendo concluso l'accordo e applicando i minimi tariffari raddoppiati; la Corte d'appello aveva confermato, valorizzando la determina comunale e il successivo comportamento dei professionisti. I due avvocati hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione delle norme sulla formazione del contratto e sul compenso professionale, per avere la Corte d'appello ritenuto provata un'accettazione della proposta sul compenso in assenza di accettazione espressa e scritta; violazione delle norme su procura e mandato, per non avere considerato che la lettera del 1.2.2002 non conteneva alcuna accettazione del compenso, ma solo la presa d'atto del mandato e la richiesta di ulteriore acconto; violazione dell'art. 1339 c.c., per non avere applicato, in mancanza di accordo sul compenso, i criteri integrativi dell'art. 2233 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi di ricorso. Ha affermato che, nei contratti con la pubblica amministrazione, la forma scritta ad substantiam nel patrocinio è soddisfatta dalla procura alle liti e dalla sottoscrizione dell'atto difensivo, ma nel caso concreto tale documento non conteneva alcuna determinazione del compenso. Ha quindi ritenuto che l'accordo contrattuale sul mandato si fosse concluso con la sottoscrizione del controricorso, ma senza che vi fosse prova di una valida pattuizione anche sulla misura del compenso professionale. La pretesa del Comune di ricostruire un'accettazione della tariffa minima sulla base della determina dirigenziale e della successiva lettera dei difensori è stata esclusa, perché la determina fu spedita ai professionisti solo dopo la redazione e sottoscrizione del controricorso. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, affinché ridetermini il compenso dovuto applicando l'art. 2233, comma 1, c.c. e le tariffe professionali ratione temporis applicabili, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1321 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la formazione del contratto; la Corte ha ritenuto che il contratto di patrocinio si perfezioni con la procura e la sottoscrizione dell'atto difensivo, ma ciò non implica di per sé l'accordo sul compenso.
art. 1322 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità di una valida manifestazione di volontà contrattuale anche sul compenso.
art. 1325 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che mancasse un elemento essenziale del contratto quanto alla pattuizione del compenso.
art. 2233 c.c.
Quando il compenso non sia stato pattuito, esso deve essere determinato secondo le tariffe professionali applicabili ratione temporis; il giudice non può ricavare un accordo sul compenso da fatti concludenti non assistiti da prova della conoscenza della proposta.
art. 1388 c.c.
Richiamato in relazione al mandato e alla spendita del potere rappresentativo nella difesa giudiziale.
art. 1704 c.c.
Richiamato in relazione al mandato conferito ai difensori da parte dell'ente pubblico.
art. 1339 c.c.
Invocato per l'integrazione automatica del contratto; la Corte ha escluso che la pattuizione sul compenso potesse dirsi conclusa, imponendo invece l'integrazione ex art. 2233 c.c.
art. 83 c.p.c.
La procura alle liti rilasciata al difensore soddisfa la forma scritta ad substantiam richiesta per il contratto di patrocinio della pubblica amministrazione.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Richiamato in via subordinata dai ricorrenti nel secondo motivo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Citato per il deposito delle memorie in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nei contratti di patrocinio stipulati dalla pubblica amministrazione, la forma scritta ad substantiam può essere soddisfatta dalla procura alle liti e dalla sottoscrizione dell'atto difensivo, purché dall'atto risulti identificabile il contenuto negoziale e sia consentito il controllo dell'organo tutorio.
- L'accettazione dell'incarico professionale non comporta automaticamente l'accettazione della proposta sul compenso: la pattuizione della misura del corrispettivo deve risultare da un accordo espresso o comunque da circostanze inequivoche e anteriori all'esecuzione della prestazione.
- Se il contratto d'opera intellettuale è validamente concluso ma non contiene la determinazione del compenso, il giudice deve integrare il regolamento negoziale applicando l'art. 2233, comma 1, c.c. e le tariffe professionali vigenti ratione temporis.
- La prova della conoscenza della proposta economica da parte del professionista, al momento dell'accettazione del mandato, è decisiva per ritenere esteso anche al compenso il consenso contrattuale; in mancanza di tale prova, non può presumersi un'accettazione tacita della quantificazione proposta.
- L'esecuzione dell'incarico professionale può rilevare come indice di accettazione del mandato, ma non basta, da sola, a dimostrare l'accettazione di specifiche clausole economiche non conosciute al momento della stipula.
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