Cassazione Penale, Ordinanza n. 22336/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che la sentenza d'appello aveva fornito una motivazione adeguata e logicamente coerente sulla destinazione della sostanza allo spaccio e non all'uso personale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che lo aveva ritenuto responsabile, in conformità con il primo giudice, del reato di detenzione di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la sostanza rinvenuta fosse destinata all'uso personale e quindi non integrare la fattispecie penale contestata. La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza si risolvesse in una richiesta di nuova valutazione del fatto e della prova, estranea ai limiti del giudizio di legittimità; ha inoltre osservato che la motivazione di merito era congrua, completa e non affetta da manifesta illogicità, avendo valorizzato il quantitativo sequestrato, l'elevato principio attivo, il numero di dosi ricavabili e il frazionamento in due involucri separati.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie contestata è stata ricondotta alla detenzione di sostanza stupefacente; la difesa sosteneva la destinazione all'uso personale, ma la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali valorizzati dai giudici di merito fossero compatibili con la finalità di spaccio e non censurabili in cassazione nei limiti dedotti.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Richiamato come norma incriminatrice di riferimento per il reato relativo alla sostanza stupefacente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono deducibili censure che mirano esclusivamente a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
- In tema di stupefacenti, la destinazione della sostanza all'uso personale o allo spaccio può essere desunta da elementi fattuali quali il quantitativo sequestrato, il principio attivo, il numero di dosi ricavabili e le modalità di confezionamento.
- La motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando non presenti contraddittorietà manifeste o illogicità evidenti e risulti avere esaminato in modo completo le deduzioni difensive.
- La contestazione della finalità di detenzione della sostanza, se fondata solo su una diversa lettura delle prove, non integra un vizio deducibile in sede di legittimità.
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