Cassazione Penale, Sentenza n. 41489/2024 del 12/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I due ricorrenti impugnano la sentenza del G.i.p. di Novara del 19/04/2024 con cui era stata applicata la pena su richiesta (art. 444 c.p.p.): Fadili per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 e per il delitto di cui all'art. 337 c.p.; Abdrahim per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e per il delitto di cui all'art. 337 c.p. Entrambi censurano inoltre la confisca del denaro rinvenuto (1.135 euro), ritenendola illegittima in relazione alla qualificazione del reato e ai limiti normativi della confisca per le specifiche ipotesi contestate. Fadili deduce anche errata qualificazione giuridica (mancata riqualificazione in comma 5), Abdrahim contesta l'esistenza del reato di resistenza e il dolo.
La decisione
Per Fadili: primo motivo (erronea qualificazione) dichiarato inammissibile per i limiti di sindacato di cassazione sulle sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 448, comma 2-bis c.p.p.) e per genericità; secondo motivo (confisca) ammesso e fondato per carenza totale di motivazione: la Corte annulla la parte relativa alla confisca e rinvia al Tribunale di Novara (G.i.p.) per un supplemento di motivazione che chiarisca la relazione qualificata tra il denaro e il reato (criteri: prezzo, prodotto, profitto, o applicazione degli artt. 85-bis d.P.R. 309/1990 e 240-bis c.p.). Per Abdrahim: entrambi i motivi dichiarati inammissibili (il primo per i limiti dell'art. 448 comma 2-bis, il secondo per mancanza di interesse dato che la somma era nella disponibilità di Fadili e Abdrahim non ne rivendica la titolarità). Conseguenze: inammissibilità del ricorso di Abdrahim con condanna alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; per Fadili inammissibilità nel resto e annullamento limitato alla confisca con rinvio.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la cassazione ha limitata possibilità di sindacare le sentenze emesse su conforme richiesta delle parti.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Rilevante per la qualificazione dei reati di detenzione di stupefacenti (comma 4 vs comma 5): la qualificazione diversa può incidere su conseguenze come la confisca, ma la cassazione non ammette ricorsi che richiedano accertamenti fattuali non immediatamente desumibili dal capo di imputazione e dalla motivazione.
art. 337 cod. pen.
Delitto di resistenza a pubblico ufficiale menzionato tra le imputazioni; la Corte richiama i limiti del sindacato sulla responsabilità penale quando il ricorso è proposto avverso una sentenza di applicazione della pena.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
Limita l'oggetto del ricorso in cassazione contro sentenze di applicazione della pena su richiesta: la Corte richiede che i motivi siano immediatamente riconducibili a tali categorie e non a valutazioni probatorie o fattuali complesse.
art. 240 cod. pen.
Disciplina la confisca: oggetto possono essere cose funzionali al reato, intrinsecamente illecite e il 'prezzo', 'prodotto' o 'profitto' del reato. La Corte richiede una motivazione che dimostri la relazione diretta e qualificata tra la somma e il reato per disporre la confisca a titolo di profitto o prezzo.
artt. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e 240-bis cod. pen.
Prevedono poteri di confisca per somme sproporzionate rispetto ai redditi leciti e l'onere del reo di giustificare la provenienza; la Corte indica che, in mancanza di motivazione, il giudice di merito deve valutare anche questa strada come alternativa alla confisca a titolo di profitto.
art. 111, comma 7 Cost.
Il diritto di impugnare per violazione di legge è tutelato dalla Costituzione; la Corte rileva che l'illegalità della misura di sicurezza o di confisca è sindacabile in cassazione anche se la sentenza è frutto di patteggiamento.
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50
Ha introdotto modifiche all'art. 448 c.p.p.; la Corte richiama che, comunque, l'illegalità di misure estranee all'accordo sull'applicazione della pena può essere impugnata.
Massime di principio
- I ricorsi in Cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta sono ammessi solo per motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; non possono fondarsi su accertamenti probatori o fattuali non immediatamente desumibili dal capo di imputazione e dalla motivazione.
- La confisca di denaro richiede una motivazione specifica che colleghi in modo qualificato la somma al reato: può essere disposta come prezzo, prodotto o profitto del reato solo se esiste un nesso diretto e immediato tra la somma e l'attività illecita.
- In assenza di quel nesso, la confisca può essere valutata in base alla sproporzione della somma rispetto ai redditi leciti (art. 85-bis d.P.R. 309/1990 e art. 240-bis c.p.), ma anche questa alternativa deve essere motivata dal giudice di merito.
- Se la somma è nella disponibilità materiale di un solo imputato e gli altri imputati non ne rivendicano la titolarità, chi non dimostra un interesse concreto non ha legittimazione a impugnare la confisca relativa a quella somma.
- La carenza totale di motivazione su un aspetto estraneo all'accordo sull'applicazione della pena (es. confisca) è cassabile: la Corte può annullare e rinviare per supplemento di motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la condanna alle spese e, se previsto, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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