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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15853/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto in primo grado la condanna della controparte al pagamento dei corrispettivi per prestazioni di termovalorizzazione eseguite tra marzo 2013 e febbraio 2014, deducendo in via principale l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale e, in subordine, l'ingiustificato arricchimento derivante dalla fruizione non remunerata dei servizi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la stipula del contratto per l'anno 2013 e, comunque, non provata la quantità delle prestazioni eseguite. In appello la decisione era stata confermata perché la Corte territoriale aveva ritenuto non depositato il fascicolo di parte di primo grado dell'appellante, con conseguente assenza in atti dei documenti ritenuti necessari: la lettera del 13 febbraio 2013 contenente la nuova proposta contrattuale con aumento tariffario e i documenti relativi alle fatture e ai report/rifiuti produttore, indispensabili sia per la domanda di adempimento sia per quella subordinata di arricchimento senza causa. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente denunciava la nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il fascicolo di primo grado era stato in realtà depositato telematicamente nel giudizio di appello, come emergerebbe dalla schermata Polisweb e dal file unico denominato 'fascicolo di primo grado Ep Sistemi s.p.a.pdf'; assumeva dunque che la decisione di merito fosse fondata su un errore di fatto decisivo, avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto inesistente un fatto documentalmente presente negli atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente rubricata come violazione dell'art. 115 c.p.c., non deducesse un error in procedendo o in iudicando, ma un errore di fatto percettivo della Corte d'appello, consistente nell'avere supposto inesistente la produzione del fascicolo di primo grado nonostante la sua asserita presenza negli atti telematici. Tale vizio, secondo la Corte, integrava un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., da far valere con revocazione e non con ricorso per cassazione. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice erroneamente ricostruisca il contenuto oggettivo di una prova discussa tra le parti, non quando venga contestata l'inesistenza o esistenza di un fatto processuale; in questo caso non è il mezzo corretto per dedurre un errore percettivo del giudice di merito.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Il ricorso era formalmente incardinato come denuncia di nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso che sussistesse un vizio denunciabile in cassazione nei termini prospettati dalla ricorrente.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore dedotto dalla ricorrente integra un errore di fatto revocatorio: svista percettiva su un punto non controverso, obiettivamente verificabile dagli atti e decisivo ai fini della decisione; tale vizio va fatto valere con revocazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la parte sostiene che il giudice di merito abbia erroneamente ritenuto inesistente un fatto processuale o documentale invece risultante dagli atti, il rimedio è la revocazione per errore di fatto, non il ricorso per cassazione.
  • L'errore revocatorio ricorre solo se la svista riguarda un fatto non controverso, è immediatamente percepibile senza particolari indagini ed è decisivo, nel senso che la decisione sarebbe stata diversa in sua assenza.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere usata per censurare la mera erronea percezione dell'esistenza di un documento o di un atto, ma riguarda l'erronea valutazione del contenuto di una prova oggetto di discussione tra le parti.
  • Se il motivo di ricorso per cassazione si risolve nella deduzione di un errore di fatto revocatorio, il ricorso è inammissibile perché il vizio non è deducibile con tale mezzo di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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