Sentenza del 01/04/2019 n. 1904 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Preavviso di fermo amministrativo - Autonoma impugnabilità - Ammissibilità - Limiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il preavviso di fermo amministrativo, chiedendone l'annullamento e deducendo, in sostanza, censure riferibili agli atti impositivi posti a fondamento della riscossione. La questione riguardava l'autonoma impugnabilità del preavviso e i limiti delle contestazioni proponibili quando gli atti presupposti siano già divenuti definitivi perché regolarmente notificati e non impugnati nei termini.
La decisione
Il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile. Tuttavia, se gli atti impositivi presupposti sono stati notificati e non sono stati impugnati entro i termini di legge, essi diventano definitivi e non possono più essere contestati indirettamente mediante l'impugnazione del preavviso. In tale giudizio possono essere fatti valere soltanto vizi propri del preavviso o della procedura di riscossione, non censure attinenti al merito o alla legittimità degli atti impositivi ormai definitivi. L'esito è quindi favorevole all'Amministrazione o all'agente della riscossione quanto alle contestazioni rivolte agli atti presupposti.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
La norma individua gli atti impugnabili nel processo tributario e consente l'impugnazione autonoma del preavviso di fermo amministrativo, nei limiti delle contestazioni relative all'atto stesso e alla procedura di riscossione.
Massime di principio
- Il preavviso di fermo amministrativo può essere impugnato autonomamente, senza dover attendere l'iscrizione effettiva del fermo.
- L'impugnazione del preavviso non riapre i termini per contestare gli atti impositivi precedenti, se questi sono stati regolarmente notificati e non impugnati tempestivamente.
- Quando gli atti presupposti sono definitivi, il ricorso deve concentrarsi esclusivamente su vizi propri del preavviso, della notifica, della riscossione o della procedura cautelare.
- È possibile contestare la pretesa tributaria nel giudizio contro il preavviso soltanto se l'atto presupposto non è stato validamente notificato o non è divenuto definitivo per altre ragioni.
- La tempestività e la corretta individuazione dell'atto da impugnare sono essenziali: le contestazioni sul merito del tributo devono essere proposte contro l'atto impositivo entro il relativo termine.
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