Sentenza n. 3560/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4543/24 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza civile passata in giudicato, con la quale era stata disposta l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Ha chiesto anche il riconoscimento degli interessi legali e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza contestare specificamente l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione. Il TAR ha verificato la produzione della copia asseverata del titolo e dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonché la notifica del titolo esecutivo, rilevando il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo incontestati sia l’an sia il quantum del credito e accertando la mancata esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e di accreditarvi complessivamente 2.000 euro, pari a 500 euro per ciascuno dei quattro anni scolastici riconosciuti dal giudicato. Ha respinto la richiesta di interessi legali, poiché il titolo esecutivo non conteneva alcuna statuizione sugli interessi e l’importo della carta era previsto al valore nominale annuo. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’ufficio. Le spese sono state compensate perché la ricorrente aveva erroneamente rappresentato che il titolo civile comprendesse anche gli interessi, mentre tale statuizione non risultava dalla sentenza ottemperanda.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il rispetto.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta nel caso concreto dal giudicato civile.
art. 2, comma 1, d.P.C.M. 28 novembre 2016
Indica il bonus della carta elettronica nel valore nominale di 500 euro per ciascun anno di servizio; tale previsione esclude, secondo il TAR, la maggiorazione richiesta a titolo di interessi.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando siano prodotti il titolo giudiziale passato in giudicato, l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova della sua notificazione, e l’amministrazione non contesti l’inadempimento né dimostri l’avvenuta esecuzione, il giudice può ordinare direttamente l’adempimento specifico del comando giudiziale entro un termine assegnato.
- L’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Il giudice dell’ottemperanza deve attenersi al contenuto oggettivo del giudicato e non può riconoscere somme o accessori, come gli interessi, che non siano stati attribuiti dal titolo da eseguire.
- In caso di persistente inottemperanza dell’amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente o funzionario di un’amministrazione pubblica, con facoltà di delega e senza liquidazione di un compenso quando l’attività rientri nei doveri d’ufficio.
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