Sentenza del 17/12/2018 n. 2921 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sanzioni amministrative - contribuente - disapplicazione - responsabilità di terzi - deve essere provata. Processo tributario - assenza personale del contribuente - elemento sintomatico di negligenza - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'applicazione di sanzioni amministrative, sostenendo che le omissioni o violazioni fossero integralmente imputabili a soggetti terzi e non dipendessero da una propria condotta, neppure omissiva. La questione riguardava quindi la prova dell'estraneità del contribuente e dell'assenza di responsabilità personale, inclusa un'eventuale culpa in vigilando.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. È stato ritenuto che la mera attribuzione delle violazioni a terzi non fosse sufficiente, dovendo il contribuente dimostrare concretamente la propria totale estraneità ai fatti e l'impossibilità di imputargli omissioni o negligenze. L'assenza alla pubblica udienza è stata valutata come elemento presuntivo di disinteresse al contenzioso e, indirettamente, come indice di un precedente comportamento negligente, idoneo a configurare una culpa in vigilando. Le sanzioni sono pertanto rimaste applicabili.
Norme richiamate
Principio di responsabilità personale nelle sanzioni amministrative tributarie
Il contribuente può evitare la sanzione solo provando che la violazione è stata commessa esclusivamente da terzi e che non è ravvisabile alcuna condotta, anche omissiva o negligente, a lui imputabile.
Principio della culpa in vigilando
L'affidamento di adempimenti a terzi non esclude automaticamente la responsabilità del contribuente, che deve dimostrare di avere esercitato un controllo diligente e di non aver potuto prevenire la violazione.
Valore presuntivo dell'assenza alla pubblica udienza
L'assenza del contribuente non determina di per sé la soccombenza, ma può essere valorizzata insieme ad altri elementi come indice di disinteresse processuale e di possibile negligenza nella fase precedente.
Massime di principio
- Chi affida adempimenti fiscali a un professionista o a un terzo resta normalmente tenuto a dimostrare di aver esercitato un controllo diligente; la sola delega non esclude la responsabilità.
- Per ottenere la disapplicazione delle sanzioni occorre fornire una prova concreta dell'estraneità alla violazione, dell'assenza di omissioni proprie e dell'impossibilità di impedire l'errore del terzo.
- La responsabilità del terzo può non essere sufficiente quando il contribuente avrebbe potuto accorgersi dell'irregolarità o porvi rimedio mediante ordinari controlli.
- L'assenza all'udienza non equivale automaticamente a riconoscimento della pretesa, ma può rafforzare, nel quadro complessivo degli elementi, una valutazione negativa sulla diligenza e sull'interesse alla controversia.
- La valutazione deve essere concreta: occorre esaminare gli incarichi conferiti, i controlli effettuati, le comunicazioni ricevute, la tempestività delle reazioni e ogni prova documentale dell'impossibilità di prevenire la violazione.
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