Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 771/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del preavviso di rigetto proveniente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito il 24/02/2025 relativo alla domanda di riconoscimento n. 29319 del 13/04/2023 prot. N. 12322 del 18/04/2023; - della nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 0056786 del 17 ottobre 2025 avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di riconoscimento del percorso di specializzazione sul sostegno conseguita all'estero e più precisamente in Romania; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.

Giustizia amministrativa202515115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: preavviso di rigetto e successivo diniego del riconoscimento di un percorso di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il preavviso di rigetto relativo alla domanda di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e la successiva nota ministeriale di rigetto dell'istanza, oltre agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà conto esclusivamente della valutazione cautelare concernente il periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur non esaminando nel merito la legittimità del preavviso e del diniego ministeriale, ha ritenuto insussistente il periculum in mora, rilevando che la ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza di un rapporto di lavoro in corso suscettibile di essere pregiudicato dal diniego di riconoscimento. Non sono stati quindi ravvisati i presupposti di gravità e irreparabilità del danno necessari per concedere la misura cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto il Tribunale ha escluso il periculum in mora per mancata dimostrazione di un rapporto di lavoro in corso pregiudicato dal diniego.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un diniego amministrativo presuppone la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito non è integrato quando il ricorrente non prova l'esistenza di una situazione lavorativa attuale concretamente pregiudicata dall'atto impugnato.
  • La mera lesione derivante dal diniego di riconoscimento di un titolo non dimostra, di per sé, il periculum in mora se non è accompagnata dalla prova di conseguenze attuali, concrete e irreversibili.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.