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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20568/2020 del 29/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio rispetto al coniuge dell'originario promittente venditore. I motivi di gravame principali deducono: (i) falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c. e dell'art. 184 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. con riferimento alla natura del bene in comunione legale oggetto dell'atto dispositvo compiuto da un coniuge; (ii) violazione di legge ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c.; (iii) violazione ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. La questione centrale è se, nell'azione ex art. 2932 c.c. (adempimento in forma specifica proposta dal promissario acquirente), il coniuge del promittente venditore, sposato in regime di comunione, debba essere litisconsorte necessario quando il preliminare è stato stipulato senza il suo consenso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio consolidato (richiamando Cass. Sez. U., sent. 24/08/2007 n. 17952) secondo cui, nell'azione ex art. 2932 c.c. promossa dal promissario acquirente per l'adempimento in forma specifica o per i danni, se il promittente venditore è coniugato in regime di comunione dei beni e ha stipulato il preliminare senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo è litisconsorte necessario: in mancanza dell'integrazione del contraddittorio il processo è nullo e la causa deve essere rinnovata con contraddittorio integro. La Corte ha rilevato che la natura del bene (lo stabilimento balneare "Le Naiadi") rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 184, I co., c.c., e quindi non esclude la necessità del litisconsorzio. Pertanto i motivi non sono stati accolti, il ricorso è stato rigettato, le spese compensate e disposta l'eventuale integrazione del contributo unificato a carico della ricorrente ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Norma richiamata come base dell'azione del promissario acquirente per l'adempimento in forma specifica; è centrale nella valutazione della necessità del litisconsorzio del coniuge del promittente venditore.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per censurare la presunta errata applicazione relativa alla necessità di integrazione del contraddittorio;

  • art. 184 c.c.

    Ritenuto operante rispetto alla natura del bene (lo stabilimento balneare), a sostegno della conclusione che il bene rientra nell'ambito che impone la partecipazione del coniuge litisconsorte necessario.

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, n. 3 e n.5)

    Norma processuale sostanziale richiamata come titolo di vizio dedotto dalla ricorrente (violazione e falsa applicazione di norme di diritto e motivazione). La Corte ha ritenuto infondate le censure mosse nei termini indicati.

  • Cass. Sez. U., Sent. 24/08/2007, n. 17952

    "nell'azione prevista dall'art. 2932 cod. civ. promossa dal promissario acquirente, per l'adempimento in forma specifica o per i danni da inadempimento contrattuale, nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime di comunione dei beni, abbia stipulato il preliminare senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del relativo giudizio, con la conseguenza che, qualora non sia stato integrato il contraddittorio nei suoi confronti, il processo svoltosi è da ritenersi nullo e deve essere nuovamente celebrato a contraddittorio integro."

    Principio di diritto richiamato e confermato: omissione del coniuge litisconsorte necessario determina nullità del processo e obbligo di rinnovazione con contraddittorio.

  • Cass. S.U. n. 25774/2015

    Richiamata a sostegno della immediata impugnabilità della decisione impugnata, con riferimento alla natura del decisum.

  • art. 383, comma terzo c.p.c.

    Richiamato in riferimento alla pratica rinuncia alla causa dinanzi al primo giudice nella fattispecie richiamata dalla giurisprudenza citata (caso di rinvio per omessa partecipazione del coniuge).

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13 (comma 1 bis e 1 quater)

    Norme amministrative/procedure sui contributi unificati: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nelle azioni ex art. 2932 c.c. (adempimento in forma specifica del preliminare) promosse dal promissario acquirente, se il promittente venditore è coniugato in regime di comunione dei beni e ha concluso il preliminare senza il consenso dell'altro coniuge, il coniuge non consenziente è litisconsorte necessario: la sua mancata integrazione del contraddittorio determina la nullità del processo e l'obbligo di rinnovazione con contraddittorio integro.
  • La qualificazione della natura del bene oggetto del preliminare è decisiva: se il bene rientra nell'ambito di applicazione di norme che tutelano la posizione del coniuge (qui richiamato l'art. 184 c.c. rispetto allo stabilimento balneare), la partecipazione del coniuge è necessaria.
  • I precedenti di Sezioni Unite (es. Cass. Sez. U. n. 17952/2007) vincolano l'interpretazione e rendono difficile la modifica del principio, salvo che non emergano ragioni poste a fondamento di diverso convincimento giurisprudenziale o legislativo.
  • La mancata condivisione della richiesta del Pubblico Ministero non vincola la Corte: anche se il P.M. aveva chiesto l'accoglimento del primo motivo, la Corte di Cassazione ha applicato il principio consolidato e rigettato il ricorso.
  • In presenza di controversie processuali sulla necessità del litisconsorzio, le spese possono essere compensate quando la natura della questione giustifica tale soluzione.

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