Cassazione Penale, Sentenza n. 9871/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per presunto "errore di fatto" consistente nel mancato esame o nella non completa valutazione di documenti prodotti dall'imputato (tra cui argomentazioni sulla assenza di pericolosità sociale) ai fini dell'esclusione della recidiva applicata nella sentenza di condanna. Il ricorrente sosteneva che tali documenti e nuove circostanze costituivano elementi di novità idonei a superare il giudizio di inammissibilità espresso dai giudici di merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i documenti richiamati non fossero decisivi e che la censura, in realtà, mirasse a riesaminare questioni di merito (valutazione della pericolosità sociale e dell'applicazione della recidiva) competenza del giudice dell'esecuzione e non sindacabile con il rimedio straordinario. Il collegio ha inoltre precisato che molte delle circostanze richiamate erano temporalmente successive o recessive rispetto alle decisioni pregresse e, pertanto, non sufficienti a configurare vere "novae". Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
Il sindacato del ricorso straordinario per errore di fatto è limitato: non consente la rinnovazione della valutazione di merito già compiuta dai giudici (es. pericolosità sociale) né la semplice censura della motivazione quando non sia indicata con precisione la specifica rilevanza e decisività dei documenti prodotti
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso straordinario il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove non siano forniti elementi per escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, disporre il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata quale principio secondo cui, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, è possibile condannare al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Corte Cost., sent. n. 185/2015
sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015
Riferimento di contesto: dichiarazione di illegittimità costituzionale della recidiva obbligatoria che ha generato le istanze di disapplicazione della recidiva, ma non sufficiente di per sé a configurare novità decisiva se i giudici ritengono persistenti elementi di gravità dei precedenti
Giurisprudenza di merito richiamata (Cass. Sez.1 n.23330/2017; Cass. Sez.7 n.18797/2022; Cass. Sez.5 n.15781/2023)
Sez. 1, n. 23330 dell'8/03/2017; Sez. 7, n. 18797 del 10/02/2022; Sez. 5, n. 15781 del 07/02/2023
Le decisioni di merito hanno già valutato l'assenza di elementi nuovi o decisivi; la Corte ha confermato l'inammissibilità per reiterazione e per la mancanza di effettiva novità rilevante ai fini della esclusione della recidiva
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) non è uno strumento per rinnovare il giudizio di merito: bisogna indicare con precisione quale sia l'errore fattuale e dimostrare che la prova documentale è decisiva e non già esaminata
- Documenti che sono temporalmente "recessivi" o che costituiscono meri elementi di comportamento successivo (es. richiesta di collaborazione, liberazione anticipata, parziale assoluzione) possono non essere considerati novità se il giudice di merito li ha già valutati o se, complessivamente, non cambiano la valutazione della pericolosità
- La valutazione della pericolosità sociale e l'applicazione della recidiva sono in larga parte questioni di merito proprie del giudice dell'esecuzione e difficilmente sindacabili con il rimedio straordinario, salvo che non emergano fatti nuovi e decisivi
- Chi propone il ricorso straordinario deve specificare quale documento o fatto concreto ha valore determinante e perché non poteva essere prodotto o non era valutato nei precedenti gradi; affermazioni generiche sulla mancata valutazione non sono sufficienti
- L'inammissibilità comporta rischi economici per il ricorrente (spese e somma alla Cassa delle ammende): è quindi opportuno valutare attentamente la rilevanza delle "novae" e la possibilità reale di superare il sindacato limitato previsto per questo rimedio
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