Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4210/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del GIP che aveva applicato loro la pena (2 anni e 10 mesi e 8.000 euro di multa) per fatti connessi a detenzione e coltivazione di marijuana e alla illecita captazione di energia, denunciando specificamente vizio di violazione di legge (art. 86 d.P.R. 309/1990) e carenza di motivazione rispetto all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato. Sostenevano che il richiamo, operato nella sentenza, all'ordinanza di custodia cautelare (atto con finalità diverse) non giustificava adeguatamente la statuizione sull'espulsione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i ricorsi con riferimento esclusivo alla misura di sicurezza di cui all'art. 86 d.P.R. 309/1990: ha annullato la statuizione relativa all'espulsione e ha rinviato al Tribunale di Parma, ufficio GIP, per nuovo giudizio su tale punto. Il motivo è che la motivazione del GIP era insufficiente: essa si limitava a richiamare per relationem l'ordinanza cautelare (contenente valutazioni) e faceva un riferimento generico alla "professionalità" degli imputati; inoltre la successiva sostituzione della custodia con gli arresti domiciliari indicava un ridimensionamento del pericolo di reiterazione. La Corte ha richiamato che l'espulsione prevista dall'art. 86 non può essere applicata automaticamente in ragione dello status di straniero o del mero reato, ma richiede accertamento concreto della pericolosità sociale sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e adeguata motivazione.

Norme richiamate

  • art. 86 d.P.R. 309/1990

    L'espulsione dello straniero condannato per delitti relativi agli stupefacenti non puo' essere disposta automaticamente: l'obbligo previsto dall'art. 86 implica l'accertamento concreto della pericolosità sociale e richiede adeguata motivazione, evitando presunzioni assolute basate sul reato o sullo status di straniero.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale relativa ai reati sugli stupefacenti oggetto del processo; citata per individuare i reati per i quali si è proceduto, ma non autorizza un'applicazione automatica delle misure di sicurezza o dell'espulsione.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Il giudice che applica la pena su richiesta delle parti puo' anche disporre misure di sicurezza non comprese nell'accordo, ma trattandosi di misure non negoziali l'applicazione deve essere adeguatamente motivata alla luce della loro afflittività.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri (capacità a delinquere, condotta, personalità, antecedenti, ecc.) che devono essere considerati per accertare la pericolosità sociale; la valutazione per l'applicazione dell'espulsione deve fare riferimento a questi parametri.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato nel capo di imputazione (concorso di persone nel reato); non giustifica di per sé la misura di sicurezza senza motivazione sul profilo della pericolosità.

  • artt. 624, 625 cod. pen. (nn. 2 e 5) e art. 61 n. 2 cod. pen.

    Norme penali indicate nel capo di imputazione e nelle circostanze; utilizzate per la quantificazione e qualificazione del reato, ma non sollevano automaticamente la sussistenza della pericolosità sociale.

Massime di principio

  • La misura di sicurezza dell'espulsione prevista dall'art. 86 d.P.R. 309/1990 non può essere applicata automaticamente per il solo fatto che l'imputato sia straniero o per la natura del reato: occorre un accertamento concreto della pericolosità sociale.
  • Quando il giudice applica, anche su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), una misura non concordata (p.es. misura di sicurezza), deve motivare specificamente la decisione richiamando i criteri previsti dall'art. 133 c.p., non potendo limitarsi a rinviare per relationem ad atti cautelari che contengono valutazioni diverse e non pienamente sovrapponibili.
  • Il rinvio per relationem ad atti contenenti valutazioni (es. ordinanza cautelare) non è sufficiente a giustificare misure di sicurezza: la motivazione deve essere autonoma e riferita ai parametri rilevanti per la misura concreta.
  • La sostituzione di una misura cautelare con altra meno afflittiva (es. custodia con arresti domiciliari) è un elemento che può indicare un ridimensionamento del pericolo di reiterazione e deve essere considerato nel giudizio di pericolosità sociale.
  • La qualificazione della condotta come indicativa di "professionalità" criminale richiede elementi concreti di abitualità o tendenza a delinquere; il semplice allestimento di una struttura rudimentale per coltivazione non basta ad attestare automaticamente la professionalità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.