Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13085/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di confisca di due immobili: uno intestato a Rita Pellegrino (Ercolano) e l'altro a Patrizia Ascione (Falconara Albanese). Motivi principali: per Giorgio Di Bartolomeo censura della ritenuta pericolosità sociale retrodatata al 2001 e contestazione della fittizietà delle intestazioni; per Patrizia Ascione deduzione che l'immobile fu acquistato con mutuo ipotecario ancora in essere, quindi senza provviste illecite, e che la confisca è sproporzionata rispetto ai redditi; per Rita Pellegrino deduzione di violazione e erronea applicazione dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 e di principi CEDU/dir. UE, nonché mancata prova della disponibilità del bene da parte del proposto e inesistenza di elementi che giustifichino la fittizietà dell'intestazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Il ricorso di Giorgio Di Bartolomeo è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse (non ha rivendicato la proprietà dei beni e si è limitato a contestare la fittizietà dell'intestazione). I ricorsi di Patrizia Ascione e Rita Pellegrino, in quanto terze interessate, sono stati dichiarati inammissibili perché formulati con motivi non consentiti o manifestamente infondati: la giurisprudenza di legittimità limita il terzo a contestare solo la titolarità effettiva del bene, non i presupposti della misura (pericolosità del proposto, sproporzione redditi/beni, provenienza illecito). I giudici di merito avevano ritenuto non provata la titolarità non fittizia dei beni (mancanza di redditi compatibili, presenza di mobili della famiglia Di Bartolomeo nell'immobile, acquisto in contesto riconducibile al clan) e la Corte d'appello non ha violato legge né motivazione apparente. Il finanziamento tramite mutuo non esclude la fittizietà o l'illiceità dei fondi, posto che il mutuo comporta oneri di rimborso valutabili nella capacità economica dell'acquirente. Conseguenze: confermata l'inammissibilità; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione)

    Art. 4, comma 1, lett. a) richiamato per la qualificazione del soggetto come appartenente al clan (pericolosità sociale). Art. 24 invocato dalle ricorrenti in tema di misure patrimoniali e titolarità dei beni; la Corte interpreta la norma nel senso che spetta al terzo provare la titolarità non fittizia e che la valutazione della provenienza dei beni e della sproporzione rispetto ai redditi riguarda primariamente il proposto.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato per i limiti di sindacato in sede di legittimità: eventuali vizi rilevabili devono rientrare nei presupposti consentiti; la Corte ritiene la motivazione di merito non apparente e quindi non censurabile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità delle impugnazioni.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Protocollo addizionale), art. 1 e Direttiva del Parlamento europeo n. 42/2014, art. 6

    Richiamate dalle ricorrenti per profili di conformità con i diritti fondamentali; la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione riconducibile ai motivi di impugnazione proposti dalle terze, essendo precluso il loro sindacato nei termini avanzati.

Massime di principio

  • Il terzo formalmente intestatario di un bene sottoposto a confisca può impugnare in cassazione solo per rivendicare l'effettiva titolarità non fittizia del bene; non è legittimato a contestare i presupposti della misura (pericolosità del proposto, sproporzione beni/redditi, provenienza illecita) che spettano al proposto.
  • Il proposto che non rivendica la proprietà diretta dei beni e si limita a contestarne la fittizietà può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse in sede di cassazione.
  • L'esistenza di un mutuo/ipoteca a copertura dell'acquisto non prova automaticamente la liceità delle risorse impiegate: il rimborso e gli oneri finanziari sono elementi da valutare nella capacità economica dell'acquirente e non escludono, di per sé, la fittizietà dell'intestazione.
  • La prova della titolarità 'non fittizia' grava sul terzo che si propone contro la confisca: deve fornire elementi diretti e immediati che dimostrino la legittima proprietà e la compatibilità economica dell'acquisto con i redditi dichiarati.
  • La valutazione in sede di merito circa la sussistenza di elementi indiziari riconducibili al reame criminoso (contesto territoriale, assenza di redditi compatibili, presenza di beni della famiglia nel bene) è difficilmente sindacabile in cassazione se motivata e non apparente.
  • Le impugnazioni infondate o non ammissibili possono comportare non solo il rigetto ma anche la condanna per spese processuali e sanzioni a carico dei ricorrenti (es. contribuzione alla Cassa delle ammende).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.