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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14478/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un gruppo di medici specializzati aveva agito contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiedendo il risarcimento del danno da tardiva e incompleta attuazione delle direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76, relative alla adeguata remunerazione dei medici in formazione specialistica. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto e condannato gli appellanti alle spese. In cassazione i medici denunciavano violazione e falsa applicazione delle norme interne ed eurounitarie sul risarcimento da mancato recepimento delle direttive, contestando in particolare che il termine di prescrizione potesse decorrere prima del consolidarsi di un quadro giurisprudenziale chiaro su giurisdizione, natura dell'azione, legittimazione passiva e decorrenza del termine; chiedevano inoltre, in sostanza, di rimettere alla Corte di giustizia la questione della effettività del rimedio prima di tali chiarimenti. Invocavano altresì norme del Trattato CE, della Carta dei diritti fondamentali, della CEDU, delle preleggi, degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., del d.lgs. n. 257/1991 e dell'art. 11 della l. n. 370/1999.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse conforme alla giurisprudenza consolidata: il diritto al risarcimento per mancata attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 l. n. 370/1999, che ha colmato parzialmente la lacuna normativa e reso certa la consapevolezza della persistente inadempienza statale. La Corte ha escluso che le incertezze su giurisdizione, natura dell'azione o individuazione del legittimato passivo potessero impedire il decorso della prescrizione, ha negato la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per assenza di dubbi interpretativi rilevanti e ha ritenuto irrilevanti i richiami a pareri della Commissione europea e a un'ordinanza interlocutoria. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, al rimborso delle spese prenotate a debito, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata per denunciare violazione di legge; la Corte ha però ritenuto il motivo inammissibile perché contrario a un orientamento consolidato.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrivano elementi per mutare l'orientamento.

  • art. 332 c.p.c.

    In presenza di litisconsorti facoltativi non notificati l'impugnazione non richiede l'ordine di notificazione, essendo ormai preclusa per costoro.

  • art. 267 TFUE

    L'istanza di rinvio pregiudiziale è stata ritenuta manifestamente infondata per assenza di dubbi interpretativi rilevanti.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È stata applicata la condanna al pagamento di una ulteriore somma per lite temeraria, tenuto conto del carattere consolidato della giurisprudenza violata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 11 l. n. 370 del 1999

    Ha segnato il dies a quo della prescrizione decennale della pretesa risarcitoria, poiché ha reso certa la perdurante inadempienza statale e la mancata ulteriore attuazione della normativa europea.

  • d.lgs. n. 257 del 1991

    È stato richiamato come normativa interna di recepimento tardivo e incompleto delle direttive sui medici specializzandi.

  • art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999

    È stato ricordato solo per escluderne l'applicabilità ai medici iscritti prima dell'anno accademico 2006-2007.

  • art. 4 l. n. 260 del 1958

    La contestazione della legittimazione passiva di un organo statuale diverso dalla Presidenza del Consiglio è stata qualificata come mera irregolarità sanabile.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti sulla prescrizione, ma la Corte ha confermato che la pretesa risarcitoria era prescritta secondo il consolidato dies a quo del 27 ottobre 1999.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti sulla decorrenza della prescrizione, ma la Corte ha escluso che le incertezze giurisprudenziali impedissero la conoscibilità del diritto e quindi il decorso del termine.

  • art. 2938 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti senza esito utile; la Corte ha ribadito la maturazione della prescrizione.

Massime di principio

  • Nel caso del risarcimento del danno da tardiva o mancata attuazione di direttive comunitarie in favore dei medici specializzandi, la prescrizione decennale decorre dal momento in cui l'ordinamento interno rende ragionevolmente certa la persistente inerzia dello Stato, individuato dalla giurisprudenza nel 27 ottobre 1999.
  • Le incertezze circa la giurisdizione competente, la natura dell'azione o l'esatta individuazione del soggetto passivamente legittimato non impediscono di per sé il decorso della prescrizione, se il danneggiato poteva comunque attivarsi, anche in via stragiudiziale, per far valere il proprio diritto.
  • La presenza di un orientamento di legittimità consolidato e reiterato rende inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando i motivi si limitino a riproporre censure già disattese senza apportare argomenti idonei a mutare la nomofilachia.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione di diritto dell'Unione non presenti un dubbio interpretativo rilevante e la soluzione adottata sia già coerente con la giurisprudenza eurounitaria richiamata.
  • Dopo l'intervento legislativo che abbia effettuato una valutazione interna del danno e abbia riconosciuto una prestazione sostitutiva, la pretesa originaria viene ricondotta a una obbligazione satisfattiva di natura pecuniaria, senza che la normativa dell'Unione imponga criteri ulteriori di quantificazione della "retribuzione adeguata".

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicatoRinvio pregiudizialeOnere della prova

Testo integrale

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