Salta al contenuto
Provvedimento

Deliberazione n. 242 del 17/04/2026

Provvedimento del 17 aprile 2026

Garante Privacy242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento ratifica due determinazioni dirigenziali d’urgenza adottate a seguito di segnalazioni ex art. 144-bis Codice privacy relative a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite Facebook, Instagram e Telegram senza consenso dell’interessata. Il Garante conferma l’ordine di impedire la diffusione del materiale, trasmesso alle piattaforme in formato hash, e la prescrizione di eventuale conservazione del materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale riconducibile a revenge porn

Ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di materiale riconducibile a revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti adottati in via d’urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il caso trae origine da segnalazioni presentate dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, concernenti materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018. Centrale è l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare provvedimenti urgenti finalizzati a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell’Autorità.

Origine del procedimento e valutazione preliminare

Le segnalazioni, protocollate presso l’Ufficio del Garante, indicavano la potenziale diffusione del materiale sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Verificata la compatibilità dei fatti rappresentati con la disciplina dell’art. 144-bis, il dirigente ha ritenuto necessario un intervento immediato per prevenire la divulgazione del contenuto segnalato.

Misure urgenti adottate

Con le determinazioni nn. 137 e 138 del 26 marzo 2026, trasmesse alle società interessate nella stessa data, il dirigente ha:

  • ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash;
  • prescritto, per l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, la conservazione ai soli fini probatori per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • richiesto che la conservazione avvenga mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Esaminate anche le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Collegio ha ratificato in data 17 aprile 2026 i provvedimenti urgenti nn. 137/2026 e 138/2026. Il provvedimento conclude quindi il procedimento confermando l’ordine di prevenire la diffusione del materiale segnalato e la misura conservativa per eventuali esigenze probatorie.

Punti principali

Origine della procedura e segnalazioni

La persona interessata ha presentato due segnalazioni all’Autorità, chiedendo intervento nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Le segnalazioni sono state ritenute compatibili con l’ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy, relativa a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso.

Intervento urgente del dirigente

In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente competente ha adottato due determinazioni urgenti del 26 marzo 2026. Con tali atti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori e per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 17 aprile 2026, ha ratificato i provvedimenti nn. 137/2026 e 138/2026 adottati in via d’urgenza. La ratifica è stata disposta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, confermando quindi le misure cautelari e conservative ordinate alle società destinatarie.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgenti del garanteconservazione dei datipubblicazione e diffusione illecita

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.