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Sentenza

Sentenza n. 5189/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza n. 217/2025, emessa dal Tribunale di Velletri (RM), resa pubblica in data 06.02.2025.

Giustizia amministrativa202507917

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III-terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'erogazione di buoni di spesa per formazione, aggiornamento e qualificazione professionale per complessivi euro 1.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto di accertare l'inottemperanza delle amministrazioni e di disporre le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza n. 217/2025 del Tribunale di Velletri, passata in giudicato secondo quanto rappresentato in ricorso, con la quale era stato riconosciuto il diritto della docente a ottenere buoni di spesa per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale, per gli anni scolastici indicati nella sentenza e per l'importo complessivo di euro 1.000,00. Le amministrazioni si sono costituite con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha precisato che l'ottemperanza avente a oggetto una pronuncia del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve verificare l'esistenza di un comportamento omissivo o elusivo del giudicato, senza integrare il contenuto della sentenza civile né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Nel caso concreto, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, le amministrazioni non hanno fornito alcun chiarimento o prova dell'esecuzione, sicché è stata accolta la pretesa della ricorrente. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, autorizzato a provvedere entro i successivi 90 giorni, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori per spese processuali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione consente di utilizzare il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell'obbligo di conformarsi al relativo contenuto.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e delle misure di esecuzione adottate dal giudice amministrativo, inclusa la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario resa in funzione di giudice del lavoro, il giudice amministrativo svolge una funzione meramente esecutiva, limitata all'accertamento dell'inottemperanza o dell'elusione del giudicato, senza poter integrare il contenuto della pronuncia civile o compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Quando il ricorrente allega l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un titolo esecutivo e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o indicazioni documentate circa l'avvenuta esecuzione, il giudice può accertare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di provvedere.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricandolo di provvedere in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
  • Il commissario ad acta può essere autorizzato, nei limiti necessari all'esecuzione del giudicato, a sostituirsi all'amministrazione inadempiente e a superare il dissenso di altre amministrazioni coinvolte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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