Cassazione Penale, Sentenza n. 21163/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Perugia che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art.314 c.p.p. Il ricorrente era rimasto agli arresti domiciliari in relazione a plurime contestazioni (associazione mafiosa, estorsione, agevolazione e sfruttamento della prostituzione, sequestro di persona). In sede di giudizio alcuni capi furono prosciolti per intervenuta prescrizione e altri assolti perché il fatto non sussisteva. La Corte territoriale aveva ritenuto che permangessero elementi indiziari, in particolare rispetto allo sfruttamento della prostituzione e alle violazioni in materia di immigrazione, tali da giustificare la custodia cautelare e aveva richiamato giurisprudenza secondo cui il proscioglimento per prescrizione di alcune imputazioni esclude il diritto alla riparazione salvo ipotesi particolari (eccesso di durata rispetto alla pena astratta o ingiustizia formale). Il ricorrente denunciava violazione di legge nell'applicazione dell'art.314 c.p.p. e motivazione contraddittoria sul riconoscimento della colpa grave, sostenendo che le accuse erano calunniose e fondate su fonti inattendibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. La decisione si fonda sul principio che, nelle domande di riparazione per ingiusta detenzione, il diritto all'indennizzo è escluso se la custodia cautelare è stata disposta in relazione ad almeno un titolo di reato che, anche se in parte prosciolto per prescrizione, risultava astrattamente idoneo a legittimare la misura; non risulta inoltre che il ricorrente abbia rinunciato alla prescrizione o che sia configurabile un'ingiuistizia formale o una durata eccedente i limiti applicabili (la custodia era inferiore ai termini compatibili).
Norme richiamate
art.314 cod.proc.pen.
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha ritenuto che il diritto all'indennizzo è escluso se la custodia è stata fondata su almeno un titolo che, pur poi prosciolto per prescrizione, era idoneo a legittimare la misura
art.315 cod.proc.pen. (terzo comma)
Richiama l'applicazione dell'art.646 c.p.p. in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti della Corte di Appello; delimita il rimedio impugnatorio
art.646 c.p.p.
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro provvedimenti della Corte d'Appello è circoscritto e che la cognizione è limitata alla legittimità del provvedimento impugnato, inclusa congruità e logicità della motivazione, senza riesame del merito
art.606 c.p.p.
Definisce i motivi di ricorso per cassazione e i limiti della materia riesaminabile, richiamati dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso mal formulato
art.3 e art.4 Legge 75/1958
Norme relative al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione: la Corte ha ritenuto che tali titoli, alla data dei fatti, consentivano l'applicazione della misura custodiale
art.629 cod.pen.
Delitto di sequestro di persona: considerato tra i titoli che potevano astrattamente giustificare la cautela applicata
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione in materia di riparazione per ingiusta detenzione è limitato alla verifica di legittimità e della logicità della motivazione del provvedimento impugnato; non è ammesso un riesame pieno del merito.
- Se la custodia cautelare è stata dispiegata in relazione a più contestazioni, il proscioglimento per prescrizione di alcune di esse non determina automaticamente il diritto alla riparazione quando permanga almeno un titolo di reato idoneo a giustificare la misura.
- La riparazione può essere riconosciuta, nonostante la prescrizione, solo se la durata della detenzione eccede la misura della pena astrattamente irrogabile o quella concretamente inflitta, o se è accertata un'ingiuistizia formale della privazione della libertà.
- La rinuncia espressa alla causa di non punibilità (prescrizione) da parte dell'imputato può precludere il diritto alla riparazione; in assenza di tale rinuncia, occorre provare che tutti i titoli alla base della custodia fossero sostanzialmente infondati.
- Per ottenere una probabilità maggiore di successo in simili domande, il ricorrente deve documentare specificamente: a) che la custodia era fondata esclusivamente su contestazioni divenute infondate nel merito; b) l'eventuale eccedenza temporale rispetto alla pena astratta o concreta; oppure c) l'esistenza di elementi di ingiustizia formale della misura.
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