Sentenza n. 496/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'esecuzione: della sentenza n. 75/2024 del Tribunale di Lanusei, Sezione Lavoro, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l'assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l'importo di € 1.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 quale contributo alla sua formazione professionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lanusei n. 75/2024, passata in giudicato, relativa al riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 75/2024 del Tribunale di Lanusei, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero al pagamento della complessiva somma di euro 1.500, oltre interessi. La sentenza era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria in data 8 agosto 2025, ed era stata notificata al Ministero il 17 febbraio 2025. L'Amministrazione non aveva eseguito il comando giudiziale, salvo quanto relativo alle spese legali. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente e il relativo importo secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un altro dirigente anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione rispetto ai compensi ordinari è stata motivata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire per l'ottemperanza e di ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione dell'obbligo pecuniario.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato impone a un'amministrazione statale il pagamento di una somma o l'attribuzione di un beneficio economico, l'inottemperanza decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo legittima l'azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il comando giudiziale entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire soltanto in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non spetta un compenso aggiuntivo per l'attività commissariale.
- L'eventuale carenza di fondi nei capitoli di bilancio dell'amministrazione soccombente non impedisce l'esecuzione del giudicato: il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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