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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17459/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2011, emesso a seguito di PVC relativo a più annualità, con cui l'Ufficio contestava: partecipazione a una frode fiscale con operazioni intracomunitarie asseritamente inesistenti relative a film estensibile per imballaggi; violazione della disciplina IVA su compravendita di schede telefoniche; partecipazione a una frode carosello in relazione a materiale tecnologico, con utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti e ruolo di società filtro. La CTP ha rigettato il ricorso e la CTR ha respinto l'appello. In Cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) violazione delle norme su documento informatico e copia analogica, sostenendo l'illegittimità della notifica dell'avviso in copia analogica e l'assenza del contrassegno/giglio; 2) violazione dell'art. 12, comma 7, Statuto del contribuente, per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, assumendo che esso fosse necessario per accessi presso i locali dell'impresa; 3) omesso esame di fatti decisivi in tema di operazioni oggettivamente inesistenti e dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio, anche in relazione alla vendita delle pellicole estensibili; 4) omesso esame di fatti decisivi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e mancata prova contraria della società, anche richiamando l'annullamento di un avviso analogo emesso nei confronti di altra società coinvolta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e comunque manifestamente infondato, affermando che la notificazione della copia analogica di un atto impositivo è legittima quando la conformità all'originale informatico sia attestata da un pubblico ufficiale autorizzato, con valore probatorio equiparato all'originale informatico. Il secondo motivo è stato reputato, in parte, inammissibile e, comunque, manifestamente infondato perché la CTR aveva accertato in fatto l'effettiva instaurazione del contraddittorio, risultando che la società aveva presentato osservazioni esaminate dall'Ufficio; inoltre la censura non attaccava la ratio sulla mancata prova di resistenza. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per effetto della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. e perché il vizio di motivazione non è più deducibile in cassazione nei termini prospettati. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese, al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per i motivi di violazione di legge relativi alla notificazione dell'atto e al contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte rileva che, in presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione non è più deducibile nei termini prospettati.

  • artt. 23, comma 2, e 71 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la validità della copia analogica dell'avviso di accertamento; la Corte afferma la legittimità della notifica se vi è attestazione di conformità all'originale informatico da parte di pubblico ufficiale autorizzato.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al valore probatorio della copia analogica; la Corte ne afferma sostanzialmente l'equiparazione all'originale informatico quando la conformità è attestata.

  • art. 156 c.p.c.

    La ricorrente ne invoca l'inapplicabilità alla sanatoria di un atto che assume inesistente; la Corte non accoglie la censura perché reputa legittima la notificazione della copia analogica.

  • art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato per affermare l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo; la Corte respinge la censura poiché il contraddittorio era stato in concreto instaurato e l'atto di appello non censurava tutti i passaggi decisivi della motivazione di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Applicato per dichiarare inammissibili i motivi che investivano il vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte applica le conseguenze economiche previste in caso di conferma della proposta di definizione anticipata, condannando la ricorrente al pagamento di somme equitativamente determinate.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata e alle sue conseguenze processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La notificazione di una copia analogica di un atto impositivo è valida quando la conformità all'originale informatico sia attestata da un pubblico ufficiale autorizzato; in tal caso la copia assume valore probatorio equiparato all'originale.
  • La censura sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale non può essere accolta se il giudice di merito ha accertato in fatto che il contribuente ha effettivamente presentato osservazioni e che l'Ufficio le ha valutate, e se non viene efficacemente attaccata la ratio decidendi fondata anche sulla mancata prova di resistenza.
  • In presenza di "doppia conforme", il vizio di motivazione non è deducibile in cassazione nei limiti prospettati dall'art. 360, n. 5, c.p.c., restando inammissibili le censure che mirano a una nuova valutazione del fatto.
  • Quando il ricorso per cassazione non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata o non censura tutte le autonome ragioni poste a base della decisione, il motivo è inammissibile.
  • La conferma della proposta di definizione accelerata può comportare la condanna del ricorrente alle ulteriori conseguenze economiche previste dagli artt. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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