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Sentenza

Sentenza del 12/04/2016 n. 3275 - Comm. Trib. Prov. Milano

SUCCESSIONI E DONAZIONI - Imposta di donazione - Trust - Vincoli di destinazione - Segregazione del patrimonio - Avviso di liquidazione - Soggetto passivo dell'imposta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza afferma che il trust non può essere il soggetto intimato di un avviso di liquidazione, perché non possiede autonoma soggettività giuridica. L'obbligazione tributaria deve essere riferita ai soggetti passivi effettivamente individuati dalla disciplina applicabile, ossia ai beneficiari già determinati oppure, in mancanza, alle parti costituenti. L'avviso rivolto al trust in quanto tale risulta quindi giuridicamente errato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo dell'imposta di donazione applicabile a un trust e la legittimità dell'avviso di liquidazione notificato al trust. Il trust comporta un vincolo di destinazione e la segregazione del patrimonio, producendo effetti assimilabili a quelli dei patrimoni separati. Tuttavia, il trust non costituisce un autonomo soggetto giuridico: è l'oggetto del negozio istitutivo, mentre il trustee ne cura l'amministrazione e la rappresentanza. Di conseguenza, l'avviso non può essere intestato al trust in sé. I soggetti passivi dell'imposta sono i beneficiari, se individuati nell'atto costitutivo, oppure i disponenti o altri soggetti costituenti, qualora i beneficiari non siano ancora individuabili.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni

    L'imposta relativa al trust e ai vincoli di destinazione deve essere applicata individuando il soggetto passivo in base alla concreta struttura dell'atto e all'individuazione dei beneficiari, non attribuendo automaticamente la soggettività tributaria al trust.

  • Disciplina civilistica del trust e dei patrimoni separati

    Il trust determina la segregazione del patrimonio e un vincolo di destinazione, ma non crea, di per sé, una persona giuridica distinta. Il trustee rappresenta e amministra il trust, senza trasformarlo in un autonomo soggetto giuridico.

Massime di principio

  • In presenza di un trust, occorre distinguere tra il trust, che è un negozio o un patrimonio segregato, e il trustee o i beneficiari, che possono essere i soggetti destinatari degli obblighi tributari.
  • Un avviso di liquidazione non dovrebbe essere intestato al trust in sé, ma al soggetto passivo individuato dalla legge e dall'atto istitutivo.
  • Se i beneficiari sono già individuati, l'imposta tende a essere riferita a essi; se non sono individuabili, occorre verificare la posizione dei disponenti o delle parti costituenti secondo la disciplina applicabile.
  • La segregazione patrimoniale non equivale al riconoscimento di una nuova persona giuridica: il patrimonio separato non diventa automaticamente un contribuente autonomo.
  • La validità dell'accertamento tributario dipende anche dalla corretta individuazione del destinatario dell'atto; un errore nell'indicazione del soggetto passivo può determinare l'illegittimità dell'avviso.

Testo integrale

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