Cassazione Penale, Sentenza n. 12421/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Roma del 16/05/2024 (che, dopo annullamento con rinvio dalla Corte di cassazione, aveva riformato la sentenza del Tribunale di Roma del 15/09/2022) per la determinazione della pena relativa al reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Si contestava: 1) violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena (la Corte d'appello si sarebbe limitata a escludere la recidiva senza esaminare gli ulteriori motivi d'appello, tra cui la richiesta di congrua riduzione della pena); 2) vizio di motivazione per la mancata valutazione della sostituzione della pena detentiva con i lavori socialmente utili ex art. 20-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha chiarito il perimetro del giudizio di rinvio: il giudice del rinvio deve riesaminare non solo il profilo specificamente censurato dalla Cassazione (la recidiva) ma anche le questioni da questa dichiarate assorbite, purché siano state dedotte nell'appello e abbiano rapporto logico di dipendenza. La Corte ha rilevato che la Corte di appello, nel nuovo giudizio, si è limitata ad escludere la recidiva senza affrontare i motivi assorbiti riguardanti l'eccessiva misura della pena e la possibilità di sostituzione con i lavori socialmente utili; inoltre la Corte d'appello ha fissato una pena base (tre anni) superiore al medio edittale senza la specifica motivazione richiesta dall'art. 133 c.p. Per queste ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla eventuale sostituzione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio su tali profili.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Individua la fattispecie di reato per la quale è stata determinata la pena; riferimento per la misura edittale applicabile al caso.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Norma invocata come parametro procedurale sul giudizio di rinvio e sulla necessità di motivazione: la Corte ha ritenuto violata la regola secondo cui il giudice del rinvio deve motivare compiutamente sulle questioni devolute e non limitarsi a confermare decisioni della corte di merito senza esame delle questioni assorbite.
art. 20-bis cod. pen.
Prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva con i lavori socialmente utili; la Corte ha rilevato che tale possibilità doveva essere valutata e motivata dal giudice del rinvio, posto il rapporto con la sussistenza o meno della recidiva e con la misura della pena.
art. 133 cod. pen.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena. La Corte ha ricordato che l'irrogazione di una pena base pari o superiore al mezzo edittale richiede specifica motivazione in relazione ai criteri soggettivi e oggettivi prescritti dall'articolo.
art. 546, primo comma, cod. proc. pen.
Richiamato come limite del vincolo del giudice del rinvio rispetto alla decisione della Cassazione: il giudice del rinvio è vincolato solo sulle questioni di diritto decise dalla Corte di cassazione, mentre le questioni dichiarate assorbite devono essere riesaminate senza vincoli.
Massime di principio
- In caso di annullamento con rinvio, il giudice del rinvio deve riesaminare non solo il profilo specificamente accolto dalla Corte di cassazione, ma anche le questioni da questa dichiarate assorbite, purché siano state regolarmente dedotte in appello e abbiano rapporto logico di dipendenza.
- La dichiarazione di assorbimento da parte della Cassazione non sottrae le questioni all'esame del giudice di merito: esse vanno riesaminate e motivate ex novo nel giudizio di rinvio.
- Se il giudice di merito applica una pena base pari o superiore al mezzo edittale, è necessaria una motivazione puntuale e specifica in relazione ai criteri dell'art. 133 c.p.; la mancanza di tale motivazione può essere motivo di annullamento parziale.
- La sussistenza della recidiva incide direttamente sulla misura della pena e sulla possibilità di ricorrere a pene sostitutive (es. art. 20-bis); pertanto, la verifica della recidiva e delle sue conseguenze deve essere completa e motivata.
- La violazione degli obblighi di motivazione e dei limiti posti dalla decisione di cassazione (art. 627 c.p.p. e correlati) può comportare l'annullamento della decisione impugnata limitatamente ai profili non adeguatamente esaminati e la rinuncia per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12353/2025 del 31/03/2025
- Sentenza penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12354/2025 del 31/03/2025
- Sentenza penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12355/2025 del 31/03/2025
- Sentenza penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12356/2025 del 31/03/2025
- Sentenza penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12359/2025 del 31/03/2025
- Sentenza penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12361/2025 del 31/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →