Parere n. 9/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto dalla società TA Supermercati s.r.l. contro il Comune di Taranto per l’annullamento della nota REP_PROV_TA/TA-SUPRO 31933/21.02.2023 del 28 marzo 2023 del dirigente del SUE e SUAP del Comune di Taranto, recante declaratoria di improcedibilità della CILA presentata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della declaratoria di improcedibilità della CILA per la realizzazione di una tendostruttura pertinenziale a un immobile destinato a media e grande struttura di vendita.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato la nota del SUAP del Comune di Taranto che ha dichiarato improcedibile una CILA relativa alla realizzazione di una tendostruttura. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990 e del principio di leale collaborazione, per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Con il secondo motivo ha sostenuto che l’intervento dovesse essere ricondotto all’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001 e alla voce n. 34 della tabella A, sezione II, del d.lgs. n. 222/2016, anziché all’edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-bis), del d.P.R. n. 380/2001. Nel corso del procedimento è stata inoltre prospettata l’applicabilità sopravvenuta dell’art. 6, comma 1, lett. b-ter), del d.P.R. n. 380/2001, introdotto dal decreto salva-casa, relativo alle opere di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il suo rigetto, assorbendo l’istanza cautelare. Il primo motivo è stato respinto perché la CILA, come la SCIA, non è un provvedimento amministrativo né un’istanza diretta all’avvio di un procedimento per il rilascio di un titolo abilitativo, ma una dichiarazione privata di inizio di un’attività direttamente ammessa dalla legge. Pertanto, prima dell’esercizio dei poteri di controllo e inibitori, non sono dovute la comunicazione di avvio del procedimento né il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato sia in fatto sia in diritto. La documentazione della CILA indicava espressamente, in più punti, che la tendostruttura era realizzata ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis), del d.P.R. n. 380/2001; non risultava quindi sostenibile che l’intervento fosse stato dichiarato ai sensi dell’art. 6-bis. Inoltre, da una precedente CILA presentata dalla società emergeva che l’amministrazione aveva già ritenuto l’intervento qualificabile come nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire, e aveva già adottato un divieto di prosecuzione. Anche qualora si fosse voluto fare riferimento all’art. 6-bis, gli elaborati non attestavano il rispetto delle distanze, delle norme antisismiche e di sicurezza, né l’obiettiva esigenza e la temporaneità dell’opera entro il limite di 180 giorni. Il decreto salva-casa, entrato in vigore dopo l’adozione dell’atto impugnato, non è stato ritenuto applicabile retroattivamente al caso concreto.
Osservazioni
Primo motivo - Mancato preavviso di rigetto
La censura è infondata. In materia di CILA e SCIA non devono essere attivate le garanzie partecipative previste dagli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990 prima dell’esercizio dei poteri di controllo e inibitori, poiché la CILA è un atto privato e non un provvedimento o un’istanza di parte diretta al rilascio di un titolo abilitativo.
Secondo motivo - Erronea qualificazione dell’intervento
La censura è infondata. La CILA indicava espressamente in più documenti che l’intervento era realizzato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis), del d.P.R. n. 380/2001. La qualificazione operata dal tecnico della società rendeva inequivoca la volontà di ricondurre l’intervento all’edilizia libera.
Secondo motivo - Presupposti dell’edilizia libera e precedente procedimento
L’amministrazione ha correttamente rilevato che gli elaborati non attestavano il rispetto delle distanze, delle norme antisismiche e di sicurezza, né l’obiettiva esigenza e la temporaneità dell’opera entro il limite di 180 giorni. Inoltre, una precedente CILA era stata ritenuta riferibile a una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire, con conseguente divieto di prosecuzione.
Applicabilità del decreto salva-casa
Le modifiche introdotte dal decreto salva-casa all’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 sono sopravvenute rispetto all’atto impugnato e non sono state ritenute applicabili al caso concreto, definito con la declaratoria di improcedibilità del 28 marzo 2023.
Norme richiamate
artt. 7 e 10-bis l. 241/1990
Le garanzie della comunicazione di avvio e del preavviso di rigetto non si applicano, prima dell’esercizio dei poteri di controllo e inibitori, ai procedimenti relativi a CILA e SCIA.
art. 6 d.P.R. 380/2001
Le opere qualificabili come edilizia libera sono soggette alle condizioni previste dalla disposizione e al rispetto degli strumenti urbanistici e delle normative di settore; nel caso esaminato non risultavano comprovati i requisiti dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis).
art. 6-bis d.P.R. 380/2001
La CILA riguarda gli interventi non riconducibili agli artt. 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380/2001; l’intervento controverso non è stato ritenuto riconducibile a tale categoria sulla base della documentazione presentata e della sua qualificazione come nuova costruzione.
art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. 380/2001, come modificato dal decreto salva-casa
La disposizione sopravvenuta sulle strutture di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici non è applicabile al provvedimento adottato prima della sua entrata in vigore.
art. 10 d.P.R. 380/2001
Gli interventi qualificabili come nuova costruzione sono soggetti a permesso di costruire.
art. 22 d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata per delimitare le fattispecie non riconducibili alla CILA.
art. 9 d.P.R. 1199/1971
n. 34, tabella A, sezione II, d.lgs. 222/2016
La ricorrente ha invocato la voce relativa alla CILA, ma il Consiglio di Stato non ha ritenuto dimostrata la riconducibilità dell’intervento alla fattispecie invocata.
Massime di principio
- La CILA è una dichiarazione privata di inizio attività direttamente ammessa dalla legge e non un provvedimento amministrativo o un’istanza diretta al rilascio di un titolo abilitativo.
- Prima dell’esercizio dei poteri di controllo e inibitori sulla CILA non sono dovute la comunicazione di avvio del procedimento né il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
- La qualificazione dell’intervento operata dal dichiarante e dal tecnico negli atti della CILA assume rilievo interpretativo quando è reiterata e inequivoca nei diversi documenti allegati alla comunicazione.
- Le modifiche normative sopravvenute all’adozione del provvedimento impugnato non incidono, di regola, sulla legittimità originaria dell’atto né rendono applicabile al caso concreto una disciplina entrata in vigore successivamente.
Declaratoria di improcedibilità della CILA per una tendostruttura
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una società operante nella grande distribuzione contro il Comune di Taranto, avente a oggetto la declaratoria di improcedibilità di una CILA relativa alla realizzazione di una tendostruttura pertinenziale a un immobile destinato a media e grande struttura di vendita.
Premesse e vicenda amministrativa
La società ha presentato al SUAP una CILA indicando l’intervento come tendostruttura ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis), del d.P.R. n. 380/2001. Il SUE ha espresso parere urbanistico-edilizio sfavorevole, rilevando che gli elaborati non attestavano il rispetto delle distanze dai confini e dagli edifici limitrofi, delle norme antisismiche e di sicurezza, né l’obiettiva esigenza e la temporaneità dell’opera entro il limite di 180 giorni. Il SUAP ha quindi dichiarato improcedibile la CILA.
La controversia era preceduta da una prima CILA, presentata il 19 gennaio 2023, rispetto alla quale il Comune aveva già ritenuto l’intervento qualificabile come nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire, e aveva adottato un divieto di prosecuzione. La società ha successivamente presentato una nuova comunicazione, pur essendo già a conoscenza del precedente esito negativo e dei motivi ostativi rilevati dall’amministrazione.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto comunicare il preavviso di rigetto e consentire il contraddittorio procedimentale.
In secondo luogo, ha sostenuto che l’intervento dovesse essere ricondotto alla CILA di cui all’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001 e alla voce n. 34 della tabella A, sezione II, del d.lgs. n. 222/2016, anziché all’edilizia libera prevista dall’art. 6, comma 1, lett. e-bis), del medesimo decreto.
Nel corso del procedimento la società ha inoltre prospettato l’applicabilità dell’art. 6, comma 1, lett. b-ter), del d.P.R. n. 380/2001, introdotto dal decreto salva-casa, relativo alle opere di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici.
Garanzie partecipative in materia di CILA
Il Consiglio di Stato ha respinto il primo motivo. La CILA non è un provvedimento amministrativo né una vera e propria istanza di parte diretta all’avvio di un procedimento per il rilascio di un titolo abilitativo. Essa costituisce una dichiarazione privata di volontà di intraprendere un’attività direttamente ammessa dalla legge.
Ne consegue che, prima dell’esercizio dei poteri di controllo e inibitori dell’amministrazione, non devono essere attivate la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 della legge n. 241/1990 né il preavviso di rigetto disciplinato dall’art. 10-bis della stessa legge. Tali garanzie riguardano i procedimenti preordinati al rilascio di un titolo abilitativo e non il modello della CILA o della SCIA.
Qualificazione dell’intervento
Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato. Il Consiglio ha valorizzato il dato documentale: nell’oggetto della CILA, nella descrizione sintetica della pratica e nella relazione tecnica di asseverazione il professionista aveva indicato espressamente che la tendostruttura era realizzata ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis), del d.P.R. n. 380/2001.
Secondo la Sezione, tali dichiarazioni evidenziavano in modo inequivoco la volontà di ricondurre l’intervento all’edilizia libera e non all’art. 6-bis. L’amministrazione aveva quindi esaminato la pratica secondo la qualificazione risultante dalla stessa documentazione presentata dalla società.
In ogni caso, anche ipotizzando il riferimento all’art. 6-bis, gli elementi acquisiti non consentivano di ritenere legittima la realizzazione della struttura. Il Comune aveva rilevato carenze relative alle distanze, alla conformità antisismica e alla sicurezza, nonché alla prova della temporaneità dell’opera. Inoltre, la precedente CILA era stata ritenuta riferibile a una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001.
Incidenza del decreto salva-casa
La Sezione ha esaminato anche la sopravvenuta modifica dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, invocata dalla società per sostenere che la tendostruttura potesse rientrare nell’edilizia libera quale opera di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici.
Il Comune ha osservato che il decreto salva-casa era entrato in vigore il 28 luglio 2024, mentre la declaratoria di improcedibilità era stata adottata il 28 marzo 2023. Il Consiglio di Stato ha condiviso tale impostazione, ritenendo non applicabile al caso concreto la disciplina sopravvenuta successivamente all’adozione del provvedimento impugnato.
Esito
Il ricorso è stato ritenuto infondato sotto entrambi i motivi. La Sezione ha pertanto espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario, con assorbimento dell’istanza di sospensione.
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